Compravendita: prescrizione annuale della garanzia per vizi
Vendita - Garanzia - Azione del compratore nei confronti del venditore per i vizi - Prescrizione di un anno - Dalla consegna del bene - Sussiste.
In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex articolo 1495 del c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio; la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell'articolo 1490 del codice civile, è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 21 agosto 2020 n. 17597
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - Termini e condizioni dell'azione - Prescrizione dell'azione - In genere termine annuale di prescrizione - Decorrenza - Dalla consegna del bene - Nozione - Rilascio della documentazione di abitabilità e di formale comunicazione di fine lavori o necessità di meri lavori di rifinitura esterni - Irrilevanza.
In tema di compravendita, la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex art. 1495 c.c. per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell'art. 1490 c.c., è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo, essendo irrilevanti la data del successivo rilascio della documentazione di abitabilità e della formale comunicazione di fine lavori, nonché la necessità di effettuare meri lavori di rifinitura esterni.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 19 febbraio 2019 n. 4826
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - Termini e condizioni dell'azione - Prescrizione dell'azione - In genere termine annuale di prescrizione - Decorrenza - Dalla consegna del bene venduto - Mancata scoperta dei vizi - Rilevanza - Esclusione.
In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 5 maggio 2017 n. 11037
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