Penale

Con la riforma del processo penale più rigore nell’iscrizione dei reati

La Procura generale della Cassazione fornisce le prime indicazioni operative

di Giovanni Negri

Dalle novità sull’iscrizione delle notizie di reato al rispetto dei termini per lo svolgimento delle indagini preliminari, passando per l’avocazione e i controlli da parte del giudice. La Procura generale della Cassazione fornisce le prime indicazioni operative sull’applicazione della riforma del processo penale in vigore da tre settimane. Quest’ultima è intervenuta, tra l’altro, sulla nozione di notizia del reato («la rappresentazione di un fatto caratterizzato da determinatezza e non inverosimiglianza, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice»), precisando quando il pm deve iscrivere il nome della persona alla quale il reato è attribuito, quando cioè risultano «indizi a suo carico».

L’iscrizione allora non può essere fondata in circostanze di carattere logico, come la presunzione di conoscenza e condivisione dell’illecito tratta dalla sola preminenza di un soggetto nel contesto di relazioni criminali che lo ha prodotto, oppure su ricostruzione di fatti basata sul calcolo delle maggiori probabilità. Quanto alla non inverosimiglianza, il criterio esclude l’obbligo di iscrizione nei casi in cui la logica dimostri che i fatti, sulla base degli indizi e dopo una valutazione preliminare, anche se non impossibili, sono oggettivamente non verosimili. In questo senso, a differenza del passato, non possono più essere fatte iscrizioni sulla base di esposti che traducono nel procedimento penale le rivendicazioni avanzate in un altro contesto, come quello amministrativo.

Il tutto per fare sottolineare alla Procura generale come la nuova definizione dei presupposti per l’iscrizione introduce un maggiore rigore in quelle materie (denunce a carico di amministratori pubblici e privati, imprenditori e liberi professionisti, in materia ambientale, edilizia, responsabilità medica, scarsa trasparenza istituti di credito) dove più diffusa era l’assenza di un criterio condiviso di giudizio tra le Procure.

Quanto ai controlli sui ritardi nelle iscrizioni, il documento della Procura generale mette in evidenza come il rischio della ingiustificabilità appare forte in fase di intercettazioni, in particolare se nel corso degli ascolti viene identificato, sulla base di elementi indiziari a carico, un nuovo concorrente nel reato oggetto d’indagine, oppure emergono nuove notizie di reato per fatti diversi , è necessario che la polizia giudiziaria lo segnali immediatamente in modo da permetterne l’iscrizione. In caso contrario il pm dovrebbe disporre la retrodatazione.

Quanto all’avocazione per inerzia del pm, a venire valorizzata è la determinazione dei criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale.

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