Il condominio ha l’obbligo di garantire la correttezza contabile dei rendiconti, evitando la duplicazione delle spese e l’addebito ai condòmini di somme già introitate, anche solo in parte, per effetto di pregresse procedure esecutive o decreti monitori. In presenza di errori contabili che incidano in modo circoscritto su singole voci del rendiconto, il giudice può annullare la delibera assembleare limitatamente alla parte viziata lasciando intatto il resto del deliberato. Lo precisa la sentenza ...
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