Immobili

Condominio, l’azione cautelare contro la sopraelevazione interrompe la prescrizione

Ogni intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza rendere disarmonico il complesso preesistente o pregiudicarne la fisionomia, alterando le linee ideate dal progettista

di Paola Rossi

La Corte di cassazione civile nell’affermare - con la sentenza n. 29706/2025 - che ogni intervento edificatorio in sopraelevazione debba rispettare lo stile del fabbricato, senza rendere disarmonico il complesso preesistente o pregiudicarne la fisionomia, alterando le linee ideate dal progettista, aggiunge anche che il ricorso cautelare di denuncia di nuova opera e di danno temuto dispiega piena efficacia interruttiva della prescrizione dell’illecita sopraelevazione.

La Suprema Corte attribuisce quindi all’azione giudiziale promossa a norma dell’articolo 688 del Codice di procedura penale la natura di atto interruttivo della prescrizione al fine di escludere il compimento del ventennio dell’abuso realizzato per affermare l’usucapione della superficie del lastrico solare che venga occupato dalla veranda realizzata da un condomino.

La Corte accoglie il ricorso incidentale del condomino che aveva inizialmente promosso l’azione contro la realizzazione di ben 4 verande di cui una coperta realizzata appunto sul lastrico solare. In effetti, i giudici di appello avevano negato l’effetto interruttivo del procedimento cautelare promosso dall’attuale ricorrente incidentale.

Il ricorso incidentale affermava l’illegittimità della declaratoria di prescrizione delle opere di sopraelevazione per intervenuta usucapione nonostante fossero incidenti sul profilo architettonico dell’edificio come lamentato dal condomino che aveva promosso l’azione cautelare a tutela del decoro dell’edificio e per ottenere il risarcimento del danno e la restitutio in integrum dell’immobile.

La prescrizione era stata affermata in quanto le opere erano risalenti di ormai 20 anni e precedenti al possesso degli immobili da parte degli attuali proprietari in conflitto. Ma essendo state proseguite nuove opere sulle verande preesistenti e avendo il condomino chiesto al giudice misure urgenti volte a impedire il prodursi (o l’ampliamento) del danno temuto e di inibire la prosecuzione delle nuove opere di fatto l’usucapione era stata impedita. E l’azione promossa ex articolo 688 Cpc costituiva pertanto il primo atto interruttivo della prescrizione.

La Cassazione nell’accogliere il motivo precisa che il giudice d’appello correttamente ha ritenuto soggetta alla prescrizione ventennale l’azione diretta a ottenere la restitutio in integrum - nel caso di sopraelevazione che alteri l’aspetto o il decoro architettonico dell’intero immobile - a differenza di quella diretta contro una sopraelevazione non consentita dalle condizioni statiche dell’edificio che non soggiace al termine prescrizionale.

Ma il condomino che aveva denunciato le opere oggetto di nuovi interventi aveva di fatto interrotto il decorso dell’usucapione. Per tale motivo non rilevato dal giudice di appello la Cassazione detta uno specifico principio di diritto sugli effetti dell’azione cautelare ex articolo 688 del Cpc dove si domandano a tutela del diritto esercitato provvedimenti d’urgenza per evitare l’aggravarsi del danno portato sub iudice.

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