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Inammissibile l’azione del condominio per il danno non patrimoniale subito dai singoli

La responsabilità della Pa quale custode dell’infrastruttura stradale scatta per le vibrazioni delle bandelle antirumore che determinano illegittime immissioni sonore e vibrazioni ma l’intollerabilità è un fatto da provare individualmente

di Fulvio Pironti

È inammissibile la domanda risarcitoria proposta dal condominio per il danno alla salute dei condòmini in quanto non è legittimato ad agire per pregiudizi riferibili a individui. Il danno non patrimoniale non può ritenersi in re ipsa dovendo essere provato.

La sentenza del Tribunale di Napoli - la n. 8913 dell’8 ottobre 2025 - si colloca nel solco della giurisprudenza in tema di responsabilità extracontrattuale della Pa per immissioni intollerabili e tocca la corretta legittimazione attiva del condominio nei giudizi risarcitori per danni non patrimoniali riferibili ai condòmini.

Il caso delle vibrazioni quali immissioni 

La pronuncia prende le mosse da una fattispecie concreta frequente nelle grandi aree urbane: l’installazione di dispositivi stradali generatori di vibrazioni e rumori con riflessi sulla stabilità percepita dagli edifici adiacenti e sul benessere di chi li abita. E’ emersa la presenza di vibrazioni significative, permanenti e strutturate riconducibili alle cosiddette «bandelle sonore» installate sulla carreggiata. Esse risultavano idonee a incidere sulle «riserve di sicurezza» dell’edificio. Tale passaggio evidenzia come, anche in presenza di valori tecnici formalmente entro la norma, il giudice possa considerare l’effettiva incidenza sulla situazione concreta per valutare l’intollerabilità dell’immissione. Il decidente richiama la figura del Comune quale proprietario e custode della strada. Una qualificazione che consente di applicare l’articolo 2051 del Codice civile (custodia) e, in alternativa, dell’articolo 2043 del Codice civile ove il danno sia imputabile a condotte od omissioni colpose della pubblica amministrazione. La scelta di parlare di «responsabilità in ordine ai fenomeni lamentati» sembra orientarsi verso un modello di responsabilità da cosa in custodia coerente con l’indirizzo giurisprudenziale che estende tale figura anche alle infrastrutture stradali pubbliche. Elemento qualificante della sentenza è la dichiarazione della cessata materia del contendere a séguito della rimozione delle bandelle (avvenuta dopo l’introduzione del giudizio).

Non risarcibilità del danno non patrimoniale in capo al condominio

Il nodo della pronuncia riguarda l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno da stress e dalla percezione di insicurezza avanzata dal condominio «in nome» dei singoli abitanti. Il tribunale chiarisce che il condominio non può considerarsi legittimato a invocare il risarcimento del danno non patrimoniale riferibile ai singoli condòmini. Tale danno è personalissimo e richiede la partecipazione al giudizio dei diretti interessati, individuabili per nome e la specifica allegazione delle conseguenze pregiudizievoli, diversificabili da soggetto a soggetto.

Il richiamo ai leading cases della Cassazione (si vedano Sezioni Unite civili sentenza n. 26972/2008) consolida il principio, ormai strutturale, secondo cui il danno non patrimoniale non può essere presunto né configurato automaticamente in presenza dell’illecito: non è mai in re ipsa e necessita di puntuale dimostrazione nell’an e nel quantum.

La sentenza è significativa perché delimita il ruolo processuale del condominio evitando derive che lo trasformino in sostituto processuale improprio dei singoli partecipanti. Ciò si armonizza con l’odierna tendenza tesa a considerare il condominio come ente di gestione privo di personalità giuridica e, dunque, incapace di sostituire i condòmini nelle azioni relative a diritti personalissimi.

Una decisione che offre spunti

La pronuncia afferma la responsabilità custodiale della Pa per immissioni anomale derivanti dall’uso della strada pubblica. Inoltre, delimita la legittimazione del condominio in coerenza con la più recente giurisprudenza e afferma l’onere probatorio rigoroso del danno non patrimoniale. Si tratta di una decisione che concilia esigenze di tutela dei consociati rispetto ad attività infrastrutturali potenzialmente lesive con il necessario rigore in ordine alla prova dei pregiudizi di natura non patrimoniale.

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