Immobili

Il condomino del piano superiore risponde come custode della braga rotta di innesto alla fogna

Non ha natura di bene comune il tubo che raccorda lo scarico fecale dell’appartamento alla colonna comune che si riversa nella rete fognaria

di Fulvio Pironti

Il condomino del piano superiore risponde dei danni causati dalla braga, il tubo di raccordo della colonna di scarico. La braga di scarico, raccordo che convoglia esclusivamente i reflui del singolo appartamento verso la colonna fecale, non rientra tra le parti comuni dell’edificio contemplate dall’articolo 1117 del Codice civile. Essa costituisce un tratto dell’impianto fognario destinato all’uso esclusivo del condomino proprietario dell’unità immobiliare da cui origina, il quale ne è custode ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile. Ne consegue che il proprietario dell’unità cui la braga accede è responsabile dei danni da infiltrazione provocati dalla sua rottura o vetustà indipendentemente dalla eventuale concomitante usura della colonna condominiale. È quanto precisa la sentenza del Tribunale di Napoli 20 ottobre 2025 n. 9390.

Il caso

La proprietaria di un alloggio lamentava infiltrazioni di acque fognarie provenienti dalla unità immobiliare immediatamente sovrastante. Dall’accertamento tecnico preventivo era emerso che l’origine del fenomeno non dipendeva dalla colonna fecale condominiale, ma dalla braga di innesto deteriorata il cui sigillante risultava deteriorato. Richiamando il consolidato orientamento della Cassazione (nn. 1027/2018 e 19045/2010), il decidente partenopeo ha stabilito che la braga è un tratto di impianto non condominiale e, pertanto, il relativo proprietario è responsabile in qualità di custode per i danni prodotti all’alloggio sottostante. I convenuti sono stati condannati, tra l’altro, al pagamento delle spese di ripristino e indennizzo per il mancato godimento dell’ambiente.

La decisione

La vicenda offre l’occasione per soffermarsi sulla delicata distinzione tra parti comuni dell’impianto fognario e tratti di competenza esclusiva. La fattispecie ruota attorno alla braga, un raccordo a forma di «Y» che unisce la tubazione di scarico dell’unità immobiliare alla colonna fecale comune. La funzione della braga è determinante per la sua qualificazione giuridica. Serve solo a convogliare i reflui del singolo appartamento, senza alcuna utilità per il resto dell’edificio. Per tale ragione la giurisprudenza la considera, con orientamento pressoché stabile, parte dell’impianto di proprietà esclusiva anche quando si trova incassata nel solaio o nel cassonetto che alloggia la colonna condominiale.

Ciò comporta una rilevante conseguenza: il proprietario dell’unità immobiliare è custode di quel tratto di impianto e risponde dei danni derivanti dalla sua rottura anche in assenza di colpa. È il tipico campo di applicazione dell’articolo 2051 del Codice civile il quale facilita l’accertamento della responsabilità ogni volta che un bene, soggetto al controllo di un determinato soggetto, arreca danno a terzi per una anomalia o un guasto.

Nel caso concreto, il Ctu aveva riscontrato infiltrazioni non solo nel soffitto della attrice, ma anche nell’intradosso del solaio del piano dei convenuti, segno evidente della perdita proprio nel punto di innesto della braga. La relazione tecnica d’ufficio ha consentito al giudice di escludere la natura condominiale del guasto e di individuare i responsabili nei proprietari dell’unità immobiliare sovrastante.

Danno da mancato godimento

Degna di rilievo è la liquidazione del danno da mancato godimento riconosciuta in via equitativa. Il giudicante ha chiarito che la compromissione del diritto di proprietà e l’incidenza di muffa e umidità sulla fruibilità degli ambienti giustificano il risarcimento senza richiedere una prova millimetrica del pregiudizio.

Conclusioni

Nel complesso, la decisione si colloca in assoluta continuità con la più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale la qualificazione della braga come bene privato è un punto fermo e la responsabilità ex articolo 2051 Codice civile rappresenta lo strumento naturale per la tutela del danneggiato in casi di infiltrazioni tra unità abitative sovrapposte (così Cassazione nn. 5792/2005 e 583/2001).

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