Rassegne di Giurisprudenza

Contratto d'appalto: comportamenti dai quali si deduce l'accettazione tacita del committente

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a cura della Redazione Diritto

Contratto d’appalto­ - Accettazione tacita da parte del committente - Comportamenti dai quali si deduce l’accettazione - Art. 1665 c.c.
L'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell’accettazione tacita la consegna dell'opera al committente e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 9 febbraio 2023, n. 4021


Appalti - Appalto di lavori privati - Esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera - Atto di «consegna» e atto di «accettazione» dell'opera - Distinzione e natura - Collaudo - Accettazione tacita da parte del committente - Valutazione del giudice di merito - Fattispecie
In tema di appalto, ai sensi dell'art. 1665, quarto comma, c.c., occorre distinguere tra atto di «consegna» e atto di «accettazione» dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo. Inoltre, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma, prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce, peraltro, una quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice del merito.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 3 giugno 2020, n. 10452

Appalto (contratto di) - Verifica - Accettazione dell'opera accettazione tacita - Presa in consegna dell'opera ed accettazione senza riserve - Necessità - Pagamento di acconti sulla base dei s.a.l. - Inidoneità
In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica". I soli pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto, sulla base dell'avanzamento dei lavori, non sono idonei, in sé, a supportare l'assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera, neppure per "facta concludentia", in assenza di qualunque richiamo a una effettiva consegna dell'opera medesima.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 16 maggio 2019, n. 13224

Appalto (contratto di) - Verifica - Accettazione dell'opera accettazione tacita - Presa in consegna dell'opera ed accettazione senza riserve - Distinzione - Conseguenze
In tema di appalto, ai sensi dell'art. 1665, comma 4, c.c., è necessario distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche “per facta concludentia”) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 31 luglio 2017, n. 19019