Osserva la Corte d’Appello di Ancona (sezione I, sentenza 21 ottobre 2025 n. 1259) come la manifestazione di volontà per lo scioglimento di un rapporto per mutuo consenso non solo non sia soggetta ad alcuna prescrizione di forma che non risulti pattuita con specifico riferimento al negozio di riferimento, ma possa anche implicitamente desumersi dal comportamento delle parti che cessino concordemente di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche.
La libertà di forma
Invero, atteso il principio della libertà della...

