Giustizia

Contributi minimi 2021, Cassa Forense sospende la riscossione

La decisione è stata presa dal Cda nella seduta del 26 gennaio scorso, in attesa dei provvedimenti Ministeriali

immagine non disponibile

di Francesco Machina Grifeo

Con una nota sul sito, Cassa forense comunica che il C.d.A., nella seduta del 26 gennaio 2021, in attesa dei provvedimenti Ministeriali di attuazione dell'articolo 1, comma 20, della legge 178/2020, "ha ritenuto opportuno sospendere la riscossione dei contributi minimi 2021 (soggettivo e di maternità)".

La legge di Bilancio 2021 ha previsto per questa operazione una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'Economia Gualtieri audito il 20 gennaio scorso in Commissione Bilancio della Camera, in merito alla nuova richiesta di scostamento di bilancio per 32mld, ha annunciato che il Fondo verrà rifinanziato per 1,5 mld.

"Di conseguenza, prosegue la nota della Cassa, i relativi Mav, con scadenza febbraio, aprile, giugno e settembre 2021, per il momento, non possono essere prodotti dal sito della Cassa".

L'Istituto di previdenza rende noto che con una successiva comunicazione verranno fornite istruzioni agli iscritti, in linea con gli emanandi Decreti Ministeriali.

L'agevolazione è rivolta ai professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro (vi rientra il 70% circa dei legali) e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

La legge di Bilancio 2021 ha infatti previsto, all'articolo 1, co. 20, che: " Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".

E al comma 21 che: ". Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dell'esonero di cui al comma 20 nonche' la quota del limite di spesa di cui al comma 20 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione. A valere sulle risorse di cui al comma 20 sono altresi' esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, gia' collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©