Civile

Controversie bancarie, quando il giudice può applicare il c.d. “saldo zero”

La Cassazione, ordinanza n. 17584 depositata oggi, chiarisce quando è possibile ricorrere a mezzi di prova diverse dagli estratti conto per risalire al saldo del conto corrente

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di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, ordinanza n. 17584 depositata oggi, indica i diversi passaggi da seguire per ricostruire il saldo del conto corrente bancario in caso di contestazione da parte del cliente; per esempio, per l’applicazione di interessi eccessivi, in quanto anatocistici e usurari, o per l’applicazione di commissioni di massimo scoperto asseritamente non concordate. Come è ovvio lo strumento prioritario è dato dagli estratti conto, ma laddove ciò non sia possibile, in tutto o in parte, si apre la strada ad ulteriori mezzi di prova, come per esempio le contabili delle singole operazioni, o gli estratti conto scalari. Ma qualora anch’essi non siano sufficienti per arrivare ad una completa ricostruzione, il giudice può utilizzare i metodi di calcolo che ritenga più idonei, facendo ricorso anche al criterio dell’azzeramento del saldo.

La Prima sezione civile ha parzialmente accolto, con rinvio, il ricorso di un correntista dal lontano 1989 contro la sentenza della Corte di appello che aveva integralmente bocciato la sua richiesta di restituzione di circa 260mila euro, percepiti, a suo dire, illegittimamente dall’istituto di credito applicando interessi ultralegali.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che quando il cliente agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo sul presupposto della nullità di clausole relative, ad esempio, alla misura degli interessi ed alla commissione di massimo scoperto o all’applicazione di interessi superiori al tasso soglia dell’usura, nonché ad addebiti di danaro non previsti dal contratto, “è il cliente che deve provare, innanzitutto, mediante il deposito degli estratti di conto corrente la fondatezza dei fatti e delle domande”. Con la conseguenza che, in mancanza di alcuni estratti di conto corrente, egli “perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca nel solo periodo di tempo compreso fra l’inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati”.

Tuttavia, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici ecc. e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l’accertamento del dare ed avere può attuarsi con l’impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei. In assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può infatti escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti. Il giudice del merito “ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure le risultanze delle scritture contabili, o, ancora, gli estratti conto scalari, ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali”. Oppure, come sancito da altra pronuncia (Cass. n. 2607 del 2024) anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca.

Nonostante la vasta tipologia di documentazione utilizzabile, tuttavia, non sempre è possibile ricostruire i movimenti, “sicché, solo in tale ipotesi al giudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone adeguata giustificazione, i metodi di calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quanto più possibile l’avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti”. In quest’ottica, dunque, “potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell’azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell’onere probatorio tra le parti sancito dall’art. 2697 cod. civ.”.

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