Civile

Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

Il 17 marzo la Consulta si occupa di edilizia, esecuzione forzata e tributiIl 17 marzo la Consulta si occupa di edilizia, esecuzione forzata e tributi

Edilizia e urbanistica

Sentenza n. 44 : illegittimità costituzionale - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione – inammissibilità (deciso il 08/02/2023)

Norme impugnate: Artt. 1, 9, 19 e 20 della legge della Regione Veneto 21/09/2021, n. 27.

Oggetto: Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Veneto - Modifica all'art. 4 della l. reg. n. 21 del 2004, recante "Disposizioni in materia di condono edilizio" - Incremento della misura dell'oblazione prevista dalla legge sul condono - Previsione che la Regione può destinare tale incremento a interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico o a programmi di rigenerazione urbana.
Appalti pubblici - Concessioni - Misure di semplificazione - Previsione che per i contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nei procedimenti di pagamento non viene operata la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali e assicurativi.
Paesaggio - Pianificazioni - Modifica dell'art. 2, c. 2°, della l. reg. n. 41 del 1988 inerente all'estrazione di materiali litoidi - Previsione che, in assenza di piani estrattivi, il limite è abbassato a 20.000 metri cubi per singolo intervento - Possibilità di presentazione da parte del medesimo soggetto di progetti di estrazione e asporto di sabbia e ghiaia per quantitativi complessivi fino ad un massimo pari ad 80.000 metri cubi.
Autorizzazione paesaggistica - Titolo giuridico per l'esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale - Previsione che tali interventi sono realizzati in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia di valutazione di incidenza ambientale, su parere reso ai sensi delle prescrizioni ivi previste.

ric. 66/2021

Esecuzione forzata

Sentenza n. 45 : illegittimità costituzionale parziale (deciso il 06/02/2023)

Norme impugnate: Art. 630, c. 3°, del codice di procedura civile.

Oggetto: Esecuzione forzata - Estinzione del processo per inattività delle parti - Reclamo contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa - Richiamo all'osservanza delle forme dell'art. 178, quarto e quinto comma, codice di procedura civile - Proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione e partecipazione, nella composizione del collegio giudicante sul reclamo, del giudice che ha emesso il provvedimento reclamato - Richiamo all'applicazione dell'art. 178, quarto e quinto comma, codice di procedura civile, anziché a quanto previsto dall'art. 669-terdecies, comma secondo, primo periodo, codice di procedura civile o dall'art. 186-bis disposizioni di attuazione codice di procedura civile.

ord. 95/2022

Tributi

Sentenza n. 46 : non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - inammissibilità - manifesta inammissibilità
(deciso il 06/02/2023)

Norme impugnate: Artt. 1, c. 1°, primo periodo, e 13, c. 1°, del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471.

Oggetto: Tributi - Sanzioni in materia di imposte dirette - Omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive - Applicazione della sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare di tutte le imposte dovute sulla base della dichiarazione omessa - Applicazione della sanzione amministrativa sulle imposte che residuano dopo il pagamento spontaneo, anteriore all'accertamento fiscale, da parte del contribuente che abbia omesso la dichiarazione - Mancata previsione.
Sanzioni tributarie per omesso o ritardato versamento delle imposte - Applicazione della sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato e riduzioni previste nel caso di versamento spontaneo del contribuente - Condizioni - Esclusione dalla possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per il contribuente che, pur avendo omesso di presentare la dichiarazione fiscale, abbia effettuato il versamento spontaneo delle imposte prima dell'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.

ord. 54/2022

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