Comunitario e Internazionale

Covid-19, Consiglio Ue: no a barriere alla circolazione ma serve una classificazione comune del rischio

Sì a quarantena o test di ingresso per chi viene da Paesi con alto tasso di positivi

di Francesco Machina Grifeo

Oggi il Consiglio Ue ha adottato una Raccomandazione (dunque un atto giuridicamente non vincolante) volta ad assicurare "un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19". La Raccomandazione "mira a evitare frammentazioni e interruzioni e ad accrescere la trasparenza e la prevedibilità per cittadini e imprese".

In linea generale, si chiede agli Stati membri di non rifiutare l'ingresso dei viaggiatori dell'Ue ma, ove necessario, di prendere delle precauzioni – quarantena o test di ingresso – a seconda della classificazione del paese di provenienza, da farsi attraverso le comunicazioni dei casi positivi da parte dei singoli Stati. Nella raccomandazione si prevede infatti una divisione per zone identificate attraverso tre colori di gravità crescente: verde, arancione e rosso; e poi un quarto colore, il grigio, per i casi di assenza o scarsità di informazioni. Parere favorevole anche ad un modulo per la localizzazione dei passeggeri.

"La pandemia ha turbato la nostra quotidianità . A causa delle restrizioni di viaggio, è oggi difficile recarsi al lavoro, all'università o far visita ai propri cari", ha detto Michael Roth, ministro aggiunto per l'Europa della Germania. "È nostro dovere - ha proseguito - garantire il coordinamento di tutte le misure suscettibili di incidere sulla libera circolazione".

Il Consiglio ha poi ribadito che qualsiasi misura che limiti la libertà di circolazione a tutela della salute pubblica deve essere proporzionata e non discriminatoria e deve essere revocata non appena la situazione epidemiologica lo consente.

Criteri comuni e mappatura
Ogni settimana gli Stati membri dovrebbero fornire al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) i dati disponibili sui seguenti criteri:
• numero di nuovi casi registrati per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni
• numero di test per 100.000 abitanti effettuati nell'ultima settimana (tasso di test effettuati)
• percentuale di test positivi effettuati nell'ultima settimana (tasso di positività dei test)

Sulla base di tali dati, l'ECDC dovrebbe pubblicare ogni settimana una mappa degli Stati membri dell'UE, suddivisa per regioni, al fine di sostenere il processo decisionale degli Stati membri. Le zone dovrebbero essere contrassegnate con i seguenti colori:
verde se il tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni è inferiore a 25 (su 100.000) e il tasso di positività dei test è inferiore al 4%
arancione se il tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni è inferiore a 50, ma il tasso di positività dei test è pari o superiore al 4%, oppure se il tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni è compreso tra 25 e 150 e il tasso di positività dei test è inferiore al 4%
rosso se il tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni è pari o superiore a 50 e il tasso di positività dei test è pari o superiore al 4%, oppure se il tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni è superiore a 150
grigio se non sono disponibili informazioni sufficienti o se il tasso di test effettuati è inferiore a 300

Restrizioni alla libera circolazione
Gli Stati membri, prosegue un comunicato del Consiglio, non dovrebbero limitare la libera circolazione delle persone che viaggiano da o verso zone verdi.
Nel valutare l'opportunità di applicare le restrizioni, essi dovrebbero rispettare le differenze nella situazione epidemiologica tra le zone arancioni e rosse e agire in modo proporzionato, oltre a tenere conto della situazione epidemiologica nel proprio territorio.

In linea di massima gli Stati membri non dovrebbero rifiutare l'ingresso dei viaggiatori provenienti da altri Stati membri. Gli Stati membri che reputano necessario introdurre restrizioni potrebbero imporre ai viaggiatori provenienti da zone non verdi di:
• sottoporsi a quarantena
• sottoporsi a un test dopo l'arrivo

Gli Stati membri possono offrire la possibilità di sostituire questo test con un test effettuato prima dell'arrivo. Gli Stati membri potrebbero inoltre imporre alle persone che entrano nel loro territorio di presentare un modulo per la localizzazione dei passeggeri, che dovrebbe essere elaborato in modo comune dagli Stati membri, conformemente ai requisiti in materia di protezione dei dati. Ove possibile, poi, dovrebbe essere utilizzata un'opzione digitale per le informazioni di localizzazione al fine di semplificare il trattamento, garantendo nel contempo parità di accesso a tutti i cittadini.

Coordinamento e informazione al pubblico
Gli Stati membri che intendono applicare restrizioni dovrebbero informarne lo Stato interessato, prima dell'entrata in vigore, nonché gli altri Stati membri e la Commissione, con 48 ore di anticipo. E 24 ore prima fornire al pubblico informazioni chiare, complete e tempestive.

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