Penale

Dalle lesioni stradali al furto, con la riforma nuovi reati perseguibili a querela

Il cambio di regime si applica anche ai delitti già commessi e ai procedimenti in corso. Il giudizio si estingue se le persone offese non agiscono entro tre mesi

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di Guido Camera

Si amplia il ventaglio dei reati procedibili a querela di parte, anziché d’ufficio. È questa una delle misure su cui punta la riforma del processo penale voluta dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, per ridurre i tempi dei giudizi e incentivare la giustizia riparativa.

Le novità – contenute nella legge 134 del 2021 e nel decreto legislativo che l’ha attuata –impattano direttamente sui procedimenti in corso: i reati che divengono perseguibili a querela, se questa non viene presentata, si estingueranno e i giudizi aperti si chiuderanno.

I reati

Le fattispecie interessate (elencate in coda a questo articolo) sono «reati che si presentano con una certa frequenza nella prassi e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie», come è precisato nella relazione illustrativa del decreto; il loro comun denominatore è la natura individuale dei beni giuridici protetti. Se viene toccato un bene che ha dimensione pubblica, o un soggetto vulnerabile (come gli incapaci, per età o per infermità) il reato rimane procedibile d’ufficio.

Tra i delitti contro la persona che diventano procedibili a querela c’è quello di lesioni personali stradali, nella versione base, senza aggravanti, che ricorre spesso in conseguenza di sinistri stradali (sono numerosi i procedimenti rinviati da tempo, in attesa del debutto della riforma). Tra i delitti contro il patrimonio ci sono molte fattispecie di furto, con poche eccezioni.

Per la prima volta nel nostro ordinamento viene inoltre prevista la procedibilità a querela per due contravvenzioni di polizia; la loro peculiarità è che tutelano beni personali, e non collettivi, i cui titolari possono avere interesse a tutelarli con una querela finalizzata al risarcimento dei danni subiti.

La decorrenza

Il nuovo regime di procedibilità si applica da subito. Per i reati commessi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo di riforma, che ora diventano perseguibili a querela, se questa non sia stata proposta nonostante la persona offesa avesse conoscenza del fatto, il termine di tre mesi per presentare querela decorre dal giorno di entrata in vigore del decreto.

Se è già pendente un procedimento penale, è compito del pubblico ministero, nel corso delle indagini, e del giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, informare la persona offesa, anche ricorrendo a indagini anagrafiche, della facoltà di esercitare il diritto di querela. In questo caso il termine di tre mesi per la presentazione decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Se la querela non viene presentata entro i termini, il reato si estingue.

La remissione della querela

Uno degli interventi più rilevanti riguarda la remissione tacita di querela. Il nuovo articolo 152 del Codice penale stabilisce che se il querelante non compare, senza giustificato motivo, all’udienza in cui è citato in qualità di testimone, la querela si intende ritirata. Allo stesso tempo, la norma prevede che vi sia remissione tacita quando il querelante abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con esito positivo; se è prevista l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la remissione tacita è valida solo in caso di rispetto degli impegni medesimi.

Le nuove disposizioni in materia di remissione tacita non operano se il querelante:

O è incapace, anche per ragioni sopravvenute, per età o infermità;

O è particolarmente vulnerabile, perché versa nelle condizioni descritte dall’articolo 90-quater del Codice di procedura penale;

O ha agito come esercente la potestà genitoriale su un minore, o rappresentante legale di un minore, un incapace o di persona munita di poteri per proporre querela nell’interesse di una persona priva, in tutto o in parte, di autonomia;

O è il curatore speciale in base all’articolo 121 del Codice penale.

Per evitare abusi della nuova disciplina, il legislatore è intervenuto sull’articolo 90-bis del Codice di procedura penale, prevedendo che tra le informazioni che devono essere date dall’autorità procedente alla persona offesa, in occasione del primo contatto, vi è il formale avviso che la mancata comparizione all’udienza nella quale sia stata citata come testimone comporta la remissione tacita di querela. Analogo avvertimento viene inserito all’interno dell’atto di citazione a testimone inviato dall’autorità giudiziaria al querelante.

Inoltre, per agevolare il reperimento del querelante viene previsto l’obbligo di dichiarare domicilio per la notificazione degli atti del procedimento anche indicando un indirizzo di posta elettronica, e di comunicare i successivi mutamenti.

La riparazione

L’estensione del novero dei reati procedibili a querela, unita alle nuove disposizioni sulla giustizia riparativa, dovrebbe rilanciare, nelle intenzioni del legislatore, anche la causa estintiva del reato prevista dall’articolo 162-ter del Codice penale, introdotta dal decreto legislativo 103/2017.

Questa norma, sinora poco utilizzata, prevede che, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice possa dichiarare estinto il reato se l’imputato, prima dell’apertura del dibattimento, ha riparato interamente il danno, e ne ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose. Il giudice può inoltre riconoscere l’estinzione del reato anche se riconosce la congruità dell’offerta economica reale formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa.

I nuovi reati procedibili a querela

Delitti contro la persona

1 Lesioni personali
(articolo 582 Codice penale)
Procedibilità a querela fino a 40 giorni di prognosi, anche in caso di recidiva, e competenza assegnata al giudice di pace. Si procede d'ufficio se la vittima è incapace, per età o infermità, il fatto è commesso con armi o altri oggetti di offesa, oppure in danno di personale sanitario e socioassistenziale

2 Lesioni personali stradali
(articolo 590-bis Codice penale)
Procedibilità a querela per le lesioni gravi o gravissime causate da una violazione generica delle norme sulla circolazione stradale

3 Sequestro di persona
(articolo 605 Codice penale)
Procedibilità a querela nell’ipotesi base, purché il fatto non sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità

4 Violenza privata
(articolo 610 Codice penale)
Procedibilità d’ufficio solo se la vittima è incapace, per età o infermità

5 Minaccia
(articolo 612 Codice penale)
Procedibilità d'ufficio solo se la minaccia è grave e concorrono aggravanti a effetto speciale diverse dalla recidiva, o se la vittima è incapace, per età o infermità

6 Violazione di domicilio
(articolo 614 Codice penale)
Procedibilità d’ufficio solo se il fatto è commesso con violenza alle persone, sulle cose nei confronti di vittima incapace, per età o infermità o se il reo è palesemente armato

Illeciti contro il patrimonio

1 Furto
(articolo 624 Codice penale)
Procedibilità a querela per molte aggravanti, tra cui il danno patrimoniale di rilevante entità. Si continua a procedere d'ufficio se la persona offesa è incapace per età o infermità o se concorrono le aggravanti dell’articolo 625 commi 7 e 7-bis

2 Furti minori
(articolo 626 Codice penale)
Cambia solo il nome della rubrica, precedentemente nominata «furti punibili a querela dell'offeso», per garantire coordinamento con la nuova disciplina del furto contenuta nell’articolo 624

3 Turbativa violenta del possesso di cose immobili
(articolo 634 Codice penale)
Procedibilità d’ufficio solo se la vittima è incapace, per età o infermità

4 Danneggiamento
(articolo 635 Codice penale)
Procedibilità d’ufficio solo se la vittima è incapace, per età o infermità, oppure se il fatto è commesso in occasione di un’interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

5 Truffa , frode informatica e appropriazione indebita
(articoli 640, 640-ter e 646 Codice penale)
Procedibilità a querela estesa all’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità e ai casi di recidiva

Contravvenzioni di polizia in materia di ordine pubblico e tranquillità pubblica

1 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
(articolo 659 Codice penale)
Procedibilità d'ufficio solo se la vittima è incapace, per età o infermità, oppure se il fatto riguarda spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici

2 Molestia o disturbo alle persone
(articolo 660 Codice penale)
Procedibilità d’ufficio solo se la vittima è incapace, per età o infermità

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