Giustizia

Ddl separazione carriere, voto finale al Senato dal 28 ottobre

Giovedì 23 ottobre la 1° Commissione ne ha concluso l’esame, conferendo il mandato al relatore per l’approvazione del Senato in seconda deliberazione

Disco verde della commissione Affari Costituzionali del Senato al Ddl sulla separazione delle carriere in magistratura, con il voto sul mandato al relatore, il presidente della Commissione, Alberto Balboni (FdI), a riferire in Aula.

Nell’agenda di Palazzo Madama si legge infatti che all’ordine del giorno di martedì 28 ottobre, alle 15, vi è la discussione in Aula del ddl costituzionale n. 1353-B sulla cd. separazione delle carriere, “approvato in prima deliberazione dalla Camera, approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione dal Senato e approvato, senza modificazioni, in seconda deliberazione dalla Camera”. Giovedì 23 ottobre la 1° Commissione ne ha concluso l’esame, conferendo il mandato al relatore a riferirne all’Assemblea per l’approvazione del Senato in seconda deliberazione.

Balboni esprime, in una nota, “viva soddisfazione” per il voto e ricorda che “questa riforma tanto attesa, che approderà in Aula del Senato il prossimo 28 ottobre per il voto finale, restituisce autorevolezza alla magistratura che per troppo tempo è rimasta incastrata nel gioco delle correnti. Si afferma così la terzietà del giudice, culmine di un percorso iniziato nel lontano 1988 con il nuovo codice di procedura penale e proseguito nel 1999 con la riforma dell’articolo 111 della Costituzione sul giusto processo”.

Per la seconda deliberazione di un disegno di legge costituzionale, l’articolo 123 del Regolamento del Senato prevede, dopo il vaglio referente in Commissione, che in Assemblea si proceda, dopo la discussione generale, soltanto alla votazione finale (previe dichiarazioni di voto). Non sono ammessi emendamenti né ordini del giorno, né lo stralcio di una o più norme.

Il disegno di legge costituzionale modifica il Titolo IV della Costituzione con l’obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti.

Vengono altresì previsti due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. La presidenza di entrambi gli organi è attribuita al Presidente della Repubblica, e membri di diritto del Csm giudicante e del Csm requirente sono, rispettivamente, il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti di ciascun Consiglio superiore sono estratti a sorte. L’estrazione a sorte avviene, per un terzo, da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune; per i restanti due terzi, rispettivamente tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti (i vicepresidenti di ciascun Consiglio sono eletti fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento).

Ulteriore innovazione attiene all’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, alla quale è attribuita la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, tanto giudicanti che requirenti. Tale organo è composto da quindici giudici:

  • tre componenti nominati dal Presidente della Repubblica;
  • tre componenti estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune;
  • sei componenti estratti a sorte tra i magistrati giudicanti in possesso di specifici requisiti;
  • tre componenti estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso di specifici requisiti.

Il presidente dell’Alta Corte è individuato tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.

Il disegno di legge prevede la possibilità di impugnare le sentenze dell’Alta Corte dinnanzi all’Alta Corte medesima, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza.

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