Giustizia

“Bollinata” la Manovra 2026, si complicano i pagamenti della Pa agli avvocati

Il testo licenziato dalla Ragioneria riconosce la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, con acquisto dello Stato a titolo originario, ma ne limita la validità alla conformità urbanistica, ambientale e sismica

di Francesco Machina Grifeo

Il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La cedolare secca sugli affitti brevi

Cambia la misura che innalzava al 26% la cedolare secca sugli affitti brevi. L’articolo 7 del provvedimento, infatti, mantiene la cedolare al 21% ma solo nel caso in cui “nell’anno di imposta non siano stati conclusi contratti aventi ad oggetto tale unità immobiliare tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Oneri certificatori per i professionisti creditori dello Stato

Restano invece i nuovi oneri certificatori per i professionisti creditori dello Stato. La norma non è più contenuta però nel comma 9 dell’articolo 130 ma nel comma 10 dell’articolo 129 (Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa): “Il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi da parte dei liberi professionisti che rendono prestazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche è condizione per il pagamento di compensi per attività professionale da parte delle medesime amministrazioni. A tal fine il libero professionista produce la predetta documentazione comprovante la regolarità fiscale e contributiva unitamente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese”.

Secondo il Presidente dei civilisti del Noce il nuovo adempimento “rischia di trasformarsi in una zavorra burocratica aggravando procedure già complesse, allungando ulteriormente tempi di pagamento notoriamente lunghi e introducendo incertezza sulle modalità applicative.”

Contributo in caso di interventi di soccorso effettuati dalla Guardia di Finanza

Il comma 11 sempre dell’articolo 129 invece prevede che quando la Guardia di Finanza effettua interventi di ricerca, soccorso o salvataggio, è dovuto un corrispettivo al Ministero dell’Economia e delle Finanze a carico della persona che ha causato l’evento (cioè la situazione che ha richiesto l’intervento), se l’evento è imputabile a dolo o colpa grave. Lo stesso vale se l’intervento è stato richiesto senza motivo (cioè in modo immotivato o ingiustificato). Il comma 12 rimanda poi a un decreto del MEF per fissare le tariffe (a ore o forfettarie) e i criteri di aggiornamento annuale (basati sull’indice ISTAT.

L’atto unilaterale di rinuncia della proprietà immobiliare

Ma è il comma 13 ad avere maggiore rilievo giuridico: “L’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell’articolo 827 del codice civile, è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella urbanistica, ambientale, sismica”. La norma ha fatto molto discutere nelle settimane scorse introducendo una nuova possibilità per i proprietari non in grado di far fronte alla gestione di immobili non remunerativi ma molto impegnativi dal punto di vista fiscale (Imu) o gestionale (come terreni franosi, boschi, ecc., bisognosi di interventi costosi) dandogli la possibilità di rinunciare alla proprietà senza dover trovare un terzo a cui trasferirla.

A fare da battistrada era stata la sentenza a Sezioni unite 23093/2025 che stabiliva la piena ammissibilità della rinuncia abdicativa, ponendo fine a un lungo dibattito. La decisione chiariva che si tratta di un “atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto … producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene›. Ma si specificava anche che “la medesima natura originaria, e non traslativa, dell’acquisizione degli immobili vacanti al patrimonio dello Stato rende inapplicabili le disposizioni in materia di nullità urbanistiche, conformità catastale e prestazione energetica richiamate nelle difese delle amministrazioni statali”.

La norma attuale, dunque, per un verso riconosce esplicitamente la figura della rinuncia abdicativa; dall’altro ne limita drasticamente l’efficacia, dichiarando nullo l’atto se il bene non è accompagnato da una documentazione di piena conformità urbanistica, ambientale e sismica.

Nuovi concorsi per l’accesso in magistratura

Confermato poi l’Articolo 61, Assunzione di magistrati ordinari, che autorizza il Ministero della giustizia nel biennio 2026-2027 ad assumere n. 718 vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge, di cui n. 440 unità in data non prima di luglio 2026 e 278 unità prima di luglio 2027. E l’articolo 59 (Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria) che regola l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza non anteriore al 1° dicembre di ciascun anno, per un numero massimo di:

a) 500 unità per l’anno 2026;

b) 1000 unità per l’anno 2027;

c) 500 unità per l’anno 2028.

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