Deposito delle liste testimoniali e termine di cui all’articolo 468, comma 1, del Cpp
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Citazione testimoni, periti, consulenti - Deposito lista - Termine - Perentorio - Controprova - Termine - Inapplicabilità.
In tema di citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici, mentre è previsto un termine a pena di inammissibilità per il deposito delle liste, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame, non è previsto un termine entro il quale l'indicazione a prova contraria deve essere effettuata, né il diritto alla controprova è collegato a quello alla prova esercitato dalla medesima parte. Ciò risponde ad una logica comune oltre che giuridica, dato che il diritto alla controprova concerne le prerogative di contrasto di una parte rispetto alla prova articolata da altri, sicché è condizione imprescindibile non che la parte che intenda invocarla abbia presentato una propria lista, ma che l'abbia presentata un'altra parte.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 1° luglio 2019 n. 28552
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Esami a richiesta di parte - Testimoni - Omessa citazione dei testimoni ammessi - Conseguenze - Decadenza dalla prova testimoniale - Ragioni.
In tema di prova testimoniale, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova. (In motivazione la Corte ha chiarito che il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria).
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 10 gennaio 2018 n. 594
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Richieste di prova - Prova documentale - Rispetto del termine di cui all'articolo 468 cod. proc. pen. - Esclusione - Richiesta di acquisizione documentale ai sensi dell'articolo 493, cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione.
La preclusione alle richieste probatorie delle parti, conseguente al mancato rispetto del termine fissato nel primo comma dell'articolo 468 cod. proc. pen., non riguarda le richieste di acquisizione di prove documentali, che possono dunque essere avanzate anche in un momento successivo a quello fissato dalla disposizione suddetta; ne consegue che deve escludersi che l'articolo 493 cod. proc. pen., il quale disciplina l'esposizione introduttiva e le richieste di prova avanzate dalle parti, preveda una preclusione alla esibizione di documenti, ed all'ammissione di essi da parte del giudice, in un momento successivo a quello fissato dalla norma suddetta, essendo tale preclusione esplicitamente limitata alle prove che devono essere indicate nelle liste di cui all'articolo 468 cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha precisato che in caso di esibizione di documenti successiva all'esposizione introduttiva, tuttavia, deve essere garantito alle altri parti il diritto di esaminarli, secondo quanto prescrive l'articolo 495, comma terzo, cod. proc. pen.).
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 11 maggio 2017 n. 23004
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Esami a richiesta di parte - Testimoni - Richiesta di citazione testi a prova contraria - Omessa presentazione della lista entro il termine di cui all'art. 468, comma primo, cod. proc. pen. - Ammissibilità.
La parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge ha la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici, considerato che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 468, comma primo, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, e che l'opposta soluzione vanificherebbe il diritto alla controprova, il quale costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 4 ottobre 2016 n. 41662
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Esami a richiesta di parte - Testimoni - Omessa presentazione della lista dei testimoni nel termine di legge - Richiesta di citazione testi a prova contraria - Ammissibilità - Ragioni.
L'omesso deposito in cancelleria della lista dei testimoni, periti, consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210, nel termine di legge di cui al primo comma dell'articolo 468 c.p.p., non esclude la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici, dovendosi tale termine considerare posto solo per la citazione diretta ma non per quella contraria, poiché va sempre garantito il diritto alla controprova, espressione del diritto di difesa.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 13 marzo 2012 n. 9606