Patteggiamento, non annulla l’intero accordo il ricorso per la condizionale ignorata dal Gup
Se la richiesta di applicazione della pena cui aderisce il Pm è subordinata al riconoscimento della sospensione condizionale, l’impugnazione può determinare l’annullamento con rinvio solo sullo specifico punto
La sentenza di patteggiamento è annullabile solo parzialmente quando non abbia disposto il beneficio della sospensione condizionale della pena se l’accordo tra le parti la ricomprendeva e il giudice non offre alcuna motivazione sulla sua esclusione.
Questo è quanto affermato dalla sentenza n. 29884/2025 della Corte di cassazione penale.
In applicazione dell’articolo 448, comma 2 bis, del Codice di procedura penale in un caso del genere sussiste quel vizio di non correlazione tra richiesta e sentenza che giustifica il ricorso della parte di fronte alla Cassazione. Infatti, in base a tale norma il Pm o l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento e solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza o all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena. Di regola l’accoglimento dell’impugnazione travolge l’intero accordo.
Ma nel caso specifico della pretermessa sospensione condizionale della pena da parte del giudice che pronuncia la sentenza di patteggiamento, recependo l’accordo tra l’imputato e il Pm che abbia aderito alla sua richiesta subordinata all’applicazione della sospensione condizionale della pena, opera il disposto del comma 3 dell’articolo 444 del Codice di procedura penale secondo cui se la parte formulando la richiesta della pena per patteggiamento la subordini alla concessione della sospensione condizionale con recepimento nell’accordo col Pm il giudice se non la ritenga applicabile può rigettarla recependo nel resto l’accordo.
Ma se, come nel caso concreto, il giudice pronuncia la sentenza omettendo di maniera del tutto silente l’applicazione del beneficio concordato tra le parti la decisione sarà ricorribile anche impugnando solo la parte pretermessa dell’accordo che non sarà travolto dalla decisione di annullamento del giudice di legittimità.