Amministrativo

Diniego dell'accesso agli atti non detenuti dall'amministrazione o non identificabili

Nel caso in cui l'amministrazione cui è rivolta l'istanza di accesso agli atti formulata da un soggetto ai sensi della legge 241/90 dichiari di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della propria affermazione, non sarà possibile l'esercizio dell'accesso. In tal caso si rischierebbe una statuizione impossibile da eseguire per mancanza dell'oggetto che, pertanto, si profilerebbe come inutiliter data

di Rosa Iovino*

DIRITTO DI ACCESSO

Il ricorrente agiva in giudizio ex artt. 116 e 117 c.p.a. avverso il silenzio diniego formatosi in data 14/06/2020 sulla domanda di accesso agli atti notificata via pec il 26/02/2020. Contestava la violazione di legge e/o l'eccesso di potere nonché l'omissione di atti di ufficio e chiedeva la condanna dell'Ente all'esibizione degli atti richiesti nonché al risarcimento del danno ingiusto.

Presupposto dell'azione era la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante alla domanda di accesso, in quanto titolare di un interesse personale e concreto strumentale rispetto alla conoscenza di diversi documenti. Tale interesse nasceva da una controversia ad oggi pendente innanzi la Corte di Cassazione e relativa alla titolarità dell'immobile, oggetto di cessione di alloggio popolare a titolo di proprietà in favore dei genitori dell'odierno ricorrente.

Era, pertanto, necessario ricostruire documentalmente la posizione giuridica dell'istante in relazione al predetto immobile assegnato in epoca remota ai propri genitori; da ciò la reclamata titolarità del citato immobile.

Oggetto dell'istanza di accesso erano diversi atti: il documento di riconferma della domanda di riscatto con patto di futura vendita dei genitori del ricorrente come assegnatari dell'alloggio; la domanda di riscatto con patto di futura vendita del nucleo familiare gli assegnatari dell'alloggio, inoltrata - tra gli altri - alla Direzione generale dell'Ises di Roma e al controinteressato; tutta la documentazione riguardante i genitori del ricorrente inviata dall'Ises al controinteressato; ogni altro documento connesso, antecedente, successivo e collegato ai precedenti ed in possesso dell'Ente; il documento con cui il controinteressato determinava, ai fini della cessione dell'immobile, il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari (genitori del ricorrente).

Atteso il mancato riscontro dell'amministrazione all'istanza di accesso agli atti, il ricorrente agiva eccependo la violazione degli artt. 2, 24, 25 l. 241/90 stante la mancata conclusione del procedimento di accesso ai documenti nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta al competente Ufficio, essendo lo stesso portatore di un interesse personale e concreto strumentale rispetto alla conoscenza di tali atti, la violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione della p.a. ex art. 97 Cost., per il silenzio sulla richiesta di accesso. Il ricorrente contestava, altresì, la violazione di legge e/o l'eccesso di potere nonché l'omissione di atti d'ufficio chiedendo la condanna dell'Ente all'esibizione degli atti richiesti nonché al risarcimento del danno ingiusto.

Si costituiva il controinteressato chiedendo il rigetto del ricorso; in particolare questi evidenziava che alcuni documenti richiesti con l'istanza di accesso agli atti in passato già erano stati consegnati all'istante per il tramite della figlia, a ciò delegata dal precedente procuratore del ricorrente.

L'amministrazione eccepiva la pregressa conoscenza di tali documenti da parete del ricorrente per averli questi utilizzati nel ricorso ex art. 373 c.p.c. volto ad ottenere la sospensione della sentenza resa dalla Corte di Appello e la partecipazione dell'odierno ricorrente al reddito del nucleo familiare dei genitori.

I Giudici amministrativi dichiaravano la domanda di accesso in parte improcedibile ed in parte la rigettavano.

Diritto

Con riferimento alle eccezioni circa la partecipazione del ricorrente al nucleo familiare dei propri genitori ed alla esibizione della documentazione nel giudizio volto all'ottenimento della sospensione della sentenza resa dalla Corte di Appello, i Giudici concludevano per la improcedibilità sul punto della domanda di accesso formulata.

Ciò in quanto, a parere di questi, non permaneva alcun concreto interesse ad una nuova esibizione della documentazione.

I Giudici respingevano anche la richiesta di accesso relativa alla "domanda di riscatto con patto di futura vendita del nucleo familiare degli assegnatari dell'alloggio inoltrata alla Direzione Generale dell'Ises di Roma" e a "tutta la documentazione riguardante i genitori del ricorrente inviata dall'Ises al controinteressato".

Muovevano dall'art. 25 legge 241/90 rubricato "Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi" che al numero 2) dispone che "(…) La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente (…)".

L'istanza, quindi, deve essere rivolta - per espressa previsione normativa - all'amministrazione che ha formato o che detiene stabilmente il documento.

Anche la giurisprudenza sul punto ha più volte statuito che "a mente dell'art. 25, comma 2, Legge n. 241 del 1990, l'istanza di accesso deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, sicché, ove l'amministrazione dichiari di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione, non sarà possibile l'esercizio dell'accesso. Al cospetto di una dichiarazione espressa dell'amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l'accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data".

Nella fattispecie che occupa, l'Ises era stato oggetto di soppressione diversi decenni addietro (precisamente con il DPR 1036 del 30/12/1972) e, pertanto, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal controinteressato di non possedere i documenti richiesti e di non poterne attestare l'effettiva trasmissione, in difetto di prova contraria, neppure con riferimento ad essi, secondo i giudici, permanevano i presupposti per accogliere la richiesta ed ordinarne l'esibizione.

Come meglio esposto in fatto, il ricorrente chiedeva anche l'esibizione "della documentazione riguardante i genitori del ricorrente inviata dall'Ises al controinteressato e di ogni altro documento connesso, antecedente, successivo e collegato ai precedenti ed in possesso dell'Ente". I Giudici respingevano anche tale richiesta attesa la sua eccessiva genericità.

Il Consiglio di Stato più volte ha statuito che i documenti devono essere ben identificati o resi identificabili dall'istante. È impensabile delegare l'attività di selezione della documentazione all'amministrazione o, ancor di più, voler controllare in modo generalizzato l'attività amministrativa, indicando indiscriminatamente una molteplicità di documenti cui voler accedere. Attività di controllo sull'attività amministrativa peraltro non ammessa.

Neppure veniva accolta la domanda di risarcimento del danno per assenza di comportamento colposo causativo di danno ingiusto imputabile all'Amministrazione; come neppure era configurabile il reato di omissione di atti di ufficio.

Il ricorrente, a tal proposito, presentava richiesta di accesso agli atti nel corso del periodo di emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19. A causa della stessa, è appena il caso di ricordare, le attività amministrative sono state paralizzate o rallentate per l'assenza di personale negli uffici ed a causa del ricorso al lavoro agile o smart working.

I termini per l'accesso agli atti sono stati sospesi dal 23 Febbraio al 15 Maggio 2020. Ciò brevemente riassunto, non avendo il ricorrente sollecitato gli Uffici, avendo invece immediatamente instaurato il giudizio in oggetto e avendo al contrario in passato l'Amministrazione sempre evaso e riscontrato le richieste del ricorrente pervenute, i Giudici respingevano anche la domanda risarcitoria.


La soluzione offerta

I Giudici amministrativi hanno dichiarato la domanda in parte improcedibile ed in parte la hanno rigettata.
Improcedibile, con riferimento alla mancanza di un interesse nuovo alla esibizione di documenti già in possesso del ricorrente. L'hanno per l'altra parte rigettata sulla scorta della dichiarazione di mancata detenzione della documentazione richiesta, in virtù dell'art. 25 della legge 241/90 oltre che generica; rigettando anche la richiesta di risarcimento danni per assenza di comportamento colposo causativo di danno ingiusto imputabile all'Amministrazione.

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*Tratto da IL MERITO numero 12 - 2 dicembre 2020

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