Giustizia

“Dl giustizia”, i dubbi del Csm sui criteri per individuare Corti e Tribunali da rafforzare

Il Consiglio superiore ha predisposto un ordine del giorno sul D.L. n. 117/2025 (in vigore dal 9 agosto 2025) affermando che il criterio del Disposition Time va integrato con la durata media effettiva

di Francesco Machina Grifeo

Pronto l’ordine del giorno per la seduta del 3 settembre del Csm sul “Dl Giustizia” (D.L. n. 117/2025, in vigore dal 9.8.2025). La Settima sezione, sulla base dei dati ministeriali del 28 agosto scorso aggiornati al 30 giugno 2025, ha predisposto le delibere che pur accogliendo l’impianto del decreto come strumento urgente per il rispetto degli obiettivi PNRR, sollevano forti riserve sui criteri di selezione delle Corti di appello e dei Tribunali cui destinare i magistrati e fare le applicazioni a distanza. Mentre per quanto riguarda gli adempimenti dei dirigenti degli uffici si paventa il rischio che le deroghe tabellari e sui carichi di lavoro possano compromettere equità e qualità della giurisdizione.

Con riferimento ai trasferimenti incentivati presso le Corti d’Appello (art. 2 DL 117/2025) il CSM ha rilevato che la selezione delle Corti destinatarie dei magistrati – e cioè quelle che non avendo raggiunto gli obiettivi di riduzione del 90% del numero dei procedimenti civili pendenti iscritti tra il 2018 e il 2022 e la riduzione della durata del Disposition Time del 40% rispetto al 2019, possono essere destinatarie di magistrati, in numero non superiore a venti - deve basarsi non solo sulla variazione del Disposition Time (DT), ma anche sulla durata media effettiva dei procedimenti civili.

“La rilevanza nazionale dell’obiettivo PNRR – si legge nel documento - impone di prendere come riferimento principale dell’eventuale criticità dell’ufficio proprio lo scostamento dalla durata media dei procedimenti a livello nazionale: tale dato, da una parte, rivela la concreta possibilità che l’ufficio possa ridurre i tempi di definizione (riportandoli in linea con il dato nazionale) e, dall’altra, documenta la potenziale influenza negativa di quella stessa Corte di Appello sull’obiettivo nazionale”. “Non è invece utilizzabile – prosegue il testo - la sola variazione del DT rispetto alla baseline 2019”. Si tratta di un elemento, continua il Csm, che “sebbene possa sembrare determinante in quanto apparentemente aderente all’obiettivo PNRR, non è idoneo a identificare gli uffici destinatari dei trasferimenti poiché, coniugandolo con il dato della durata dei procedimenti nei diversi uffici, restituisce risultati paradossali”.

Lo stesso ragionamento vale anche per le applicazioni a distanza. Il Csm passa ad un esempio: tra i Tribunali che hanno peggiorato la variazione del DT, ve ne sono alcuni nei quali la durata è già inferiore ad un anno, ad esempio il Tribunale di Ravenna dove il DT è peggiorato del 9% ma il giudizio si chiude in un tempo record di 348 giorni, e nei quali non possono essere in alcun modo ridotti ulteriormente i tempi di definizione. Il DT, inoltre, è fortemente aleatorio, in quanto suscettibile di rilevanti variazioni nell’arco di pochi mesi

Tornando alle Corti di appello, per il Consiglio, vanno escluse dai trasferimenti le sedi metropolitane di Napoli e Roma che beneficeranno del supporto di un “significativo numero di Mot, rispettivamente pari a 57 e 66 unità” (ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 117/2025), priorità andrà data dunque alle Corti di Cagliari; Campobasso; Catanzaro; Firenze; Palermo; Potenza; Reggio Calabria e Taranto.

Per quanto concerne i Tribunali, il documento calcola che la platea dei possibili partecipanti è di circa 2.609 magistrati e l’assegnazione di tutti i 500 ruoli previsti dal D.L. “potrebbe, pertanto, avvenire solo con un’adesione massiccia dei magistrati potenzialmente coinvolti”. Il Csm perviene poi alla individuazione di 48 Tribunali bisognosi: Agrigento (6 posti); Avellino (5); Avezzano (4); Bari (27); Belluno (2); Bologna (24); Brescia (20); Brindisi (9); Cagliari (21); Caltanissetta (5); Cassino (3); Catanzaro (10): Civitavecchia (5); Enna (4); Firenze (19); Foggia (5); Forlì (2); Gela (5); Genova (21); Isernia (4); Lagonegro (2); Lamezia Terme (1); Lanusei (1); L’Aquila (12); Latina (9); Lecce (32); Locri (5); Massa (3); Matera (1); Napoli (67); Nola (13); Nuoro (1); Oristano (3); Paola (1); Perugia (4); Pisa (2); Potenza (7); Salerno (3); Sciacca (3); Siracusa (8); Teramo (2); Termini Imerese (7); Trento (3); Trieste (16); Urbino (1); Vallo Della Lucania (3); Velletri (23); Venezia (66).

Infine, riguardo agli adempimenti dei dirigenti, il Csm alza la guardia: derogare ai carichi esigibili può mettere a rischio l’equità tra magistrati e la qualità della giurisdizione. Il documento infatti sottolinea che le disposizioni contenute nel Piano straordinario possono “derogare ai limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dal Consiglio ma il dirigente deve tenere conto del disposto dell’art. 7 ter, comma 2 bis, o.g. (che prevede l’obbligo di verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell’ufficio e assicuri costantemente l’equità tra tutti i magistrati dell’ufficio, delle sezioni e dei collegi) e fare in modo che la deroga ai carichi esigibili non comprometta la qualità del servizio e della prestazione lavorativa”.

Il Consiglio si riserva comunque “l’adozione di una successiva autonoma delibera con la quale fornire indicazioni e raccomandazioni organizzative indirizzate agli uffici di primo e di secondo grado che – pur non compresi negli allegati elenchi - dovranno inevitabilmente farsi carico di specifiche scelte organizzative funzionali al raggiungimento degli obiettivi PNRR”.

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