Scuola, l’assenza di un requisito per il concorso non può essere sanata
La Cassazione, sentenza n. 32831 depositata oggi, ha confermato il licenziamento di un docente che aveva partecipato e vinto un concorso senza possedere il requisito dell’abilitazione all’insegnamento
È legittimo il licenziamento del “professore” di fisica che abbia superato il concorso – siamo nel febbraio 2016 – senza però essere abilitato all’insegnamento. Non conta il fatto che una legge successiva abbia dato valore abilitante ai concorsi o che sia stato disposto l’integrale scorrimento della graduatoria. L’assenza di un requisito essenziale per la partecipazione alla selezione pubblica infatti non può, per ragioni di equità, essere sanato a posteriori. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 32831 depositata oggi, respingendo il ricorso del docente.
Il ricorrente era stato inizialmente escluso per mancanza di abilitazione all’insegnamento. Impugnata la decisione ha ottenuto (in via cautelare) l’ammissione con riserva. Superato il concorso, il Tar ha confermato nel merito la pronuncia ed è stato così assunto in ruolo. Il Consiglio di Stato ha poi riformato la pronuncia e il Ministero ha depennato il ricorrente dalla graduatoria, lo ha dichiarato decaduto e ha risolto il contratto. Adito il Tribunale di Siena, ha ottenuto la declaratoria dell’illegittimità della risoluzione del contratto; la Corte d’Appello di Firenze ha però ribaltato la decisione. Proposto ricorso, la Cassazione oggi l’ha definitivamente respinto.
La Suprema corte ricorda che nel febbraio 2016 era indispensabile il requisito dell’abilitazione (art. 1, co. 110 del d. lgs. n. 107 del 2015). Secondo il ricorrente, tuttavia, si doveva attribuire efficacia sanante alla sopravvenuta previsione del comma 4-ter dell’art. 5 del Dlgs n. 59 del 2017 (introdotta dalla legge n. 145 del 2018 e soppressa dal successivo d.l. n. 36 del 2022) secondo cui «il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso». Per la Suprema corte, al contrario, alla norma non poteva riconoscersi un effetto sanante perché altrimenti si sarebbero “favoriti indebitamente i partecipanti privi dei requisiti rispetto a coloro che, non avendo titolo abilitante nel 2016, giustamente si astennero dal partecipare”.
Né si può sostenere – come fa il ricorrente - che una procedura concorsuale, “per l’essere poi stata aperta, anche per legge, allo scorrimento in favore di tutti gli idonei, muti la propria natura”: essa non si trasforma da concorsuale a idoneativa per il solo fatto - tra l’altro non infrequente e non così imprevedibile – che essa sia destinata ex post allo scorrimento degli idonei.
Una procedura concorsuale, spiega la Corte, è certamente selettiva sotto il profilo del merito, ma sul piano procedurale essa “delimita la platea dei candidati già nel momento in cui sono posti determinati requisiti di accesso, che permettono di parteciparvi a certi soggetti e non ad altri”. E allora, “ammettere ex post ad una qualche sanatoria coloro che non avevano in origine i requisiti di accesso comporta un’apertura foriera di conseguenze incontrollabili a palesemente disparitarie, che non possono essere avallate, neanche dal richiamo a generico principi di economicità, da valorizzare pur sempre in un contesto di legalità di fondo”. Pertanto – conclude sul punto, “la partecipazione del candidato privo dei requisiti di accesso, se ammettesse di essere sanata ex post, realizzerebbe il consolidamento di una situazione illegittima di manifesta disparità”.
La Sezione lavoro ha così affermato il seguente principio di diritto: «In tema di procedure concorsuali nel pubblico impiego privatizzato non trova applicazione, in difetto di un requisito di accesso al concorso in capo ad un candidato, l’art. 4-co. 2-bis del d.l. n. 115 del 2005, conv. con mod, dalla legge n. 168 del 2005, secondo cui il superamento di fatto delle prove d’esame consente l’acquisizione del titolo anche se l’ammissione ad esse sia avvenuta in forza di provvedimento giurisdizionale con riserva e ciò neanche nel caso in cui sia disposto, seppure per legge, l’integrale scorrimento delle graduatorie, in quanto la norma riguarda le sole procedure c.d. idoneative, finalizzate alla verifica di determinate capacità tecniche e non le procedure concorsuali, destinate comunque a dispiegare effetti solo verso chi legittimamente partecipi in via comparativa ad esse e comunque non consente, anche sul piano testuale, la sanatoria della posizione di chi fosse ab origine privo di un titolo necessario (qui, l’abilitazione all’insegnamento) per partecipare al concorso».


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