Equo compenso: così i parametri dettano la parcella giusta
La parcella dell’avvocato è equa se è conforme ai parametri ministeriali. Lo hanno stabilito le riforme di fine 2017 (il decreto legge 148/2017, modificato dalla legge di bilancio 205/2017), che hanno introdotto l’articolo 13-bis nella legge professionale forense (247/2012). Così i parametri - creati dal decreto ministeriale 55/2014 per guidare soprattutto i giudici nei casi in cui legali e clienti non si accordano sul compenso e finiscono in contenzioso - da gennaio sono diventati anche il riferimento-chiave per determinare l’equità della parcella, ovvero la remunerazione giusta, nei rapporti tra avvocato e clienti “forti”.
Nel dettaglio, il nuovo articolo 13-bis della legge 247/2012 definisce «equo» il compenso che sia «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione» e «conforme ai parametri» indicati nel decreto ministeriale 55/2014. A tutela dell’equità del compenso è anche prevista la nullità delle clausole vessatorie (come le modifiche unilaterali dell’accordo o le pretese aggiuntive richieste) inserite nelle convenzioni che banche, assicurazioni e grandi imprese propongono agli avvocati che le seguono. Anche la pubblica amministrazione - precisa il decreto 148/2017 - deve garantire il principio dell’equo compenso per le prestazioni rese dagli avvocati.
Le criticità
La tutela dell’equo compenso si scontra, però, con alcuni limiti. Intanto, riguarda una platea ridotta di clienti, che non include i privati e le piccole e medie imprese. Inoltre, va considerato che, anche nei casi in cui dovrebbe operare, è difficile che gli avvocati decidano di fare causa ai clienti per reclamare una parcella più alta, visto il rischio di perdere la collaborazione lavorativa e gli incarichi futuri. Ma avere “agganciato” l’equo compenso ai parametri potrebbe avere l’effetto di riequilibrare le parcelle sul lungo periodo o, almeno, di eliminare i picchi al ribasso.
Per capire come applicare i parametri è utile seguire le indicazioni date finora dai giudici, chiamati a stabilire i compensi degli avvocati sia liquidando le spese al termine dei processi, sia nelle ipotesi in cui legale e cliente non abbiano pattuito il compenso in forma scritta o non lo abbiano concordato affatto.
La giurisprudenza
Va detto, intanto, che il giudice può sempre discostarsi dai valori medi dei parametri fissati dalle tabelle del decreto ministeriale 55/2014, aumentando o diminuendo l’importo del compenso, purché motivi adeguatamente la sua scelta (Cassazione, ordinanza 29606/2017). Obbligo di motivazione che diventa più stringente per oscillazioni sensibili (Cassazione, ordinanza 30351/2017). Ad esempio, in base al decreto 55/2014, i compensi per l’attività nella fase istruttoria possono essere aumentati del 100% o ribassati del 70% rispetto ai valori medi (Cassazione, sentenza 27263/2017), mentre quelli per le altre fasi del processo (studio della controversia, fase introduttiva e fase decisionale) possono salire fino all’80% (Cassazione, ordinanza 4753/2017) e scendere fino al 50 per cento.
Fermo il divieto di compensi simbolici, lesivi del decoro della professione (Cassazione, ordinanza 30286/2017), finora la giurisprudenza ha ammesso la possibilità di scendere sotto i ribassi minimi per cause semplici o di tenue valore (Cassazione, ordinanza 26608/2017), di prevedere un unico compenso per incarichi collegiali (Cassazione, ordinanza 24047/2017) o per l’avvocato che curi gli interessi di più parti con la stessa posizione giuridica (Cassazione, ordinanza 23729/2017), come l’assistenza in caso di separazioni consensuali o divorzi congiunti. Ma questi orientamenti potrebbero mutare con il debutto delle modifiche al decreto 55.
Di converso, può scattare un “bonus” che fa lievitare il compenso per l’avvocato che abbia seguito vicende complesse (per caratteristiche, urgenza, valore, condizioni soggettive del cliente, mole della corrispondenza) o per chi si confronta con questioni assai dibattute in giurisprudenza (Tar Brescia, ordinanza 261/2016).
Il decreto 55/2014 dà anche la possibilità di aumentare i valori medi dei parametri per la fase decisionale fino a un quarto per transazioni o conciliazioni giudiziali; infine, i valori medi possono salire fino a un terzo in caso di “soccombenza qualificata” della controparte, ottenuta dal legale che vince la causa evidenziando la manifesta infondatezza degli assunti avversari (Tribunale di Verona, sentenza del 23 maggio 2014).