Eredità Ue, scatta la legge della «residenza abituale»
Successioni internazionali più semplici perché dal 17 agosto prossimo si applicherà la legge del luogo di « residenza abituale ». Da tale data infatti, per chi vive e opera nella Ue, non vi dovrebbero essere più dubbi su quale sia la legge applicabile alla successione mortis causa del signor Otto Müller, immaginario cittadino tedesco residente abitualmente in Italia, che lasci la moglie Bernadette (francese, sposata in Spagna) e due figli (Vladimir, nato in Russia ma residente in Messico, e John, nato in Inghilterra, ma residente in Serbia), la cui eredità sia composta da un conto corrente in una banca dell’Olanda, da una casa in Francia e da azioni di una società del Canada.
L’”internazionalità” di una successione come quella appena descritta poteva in effetti dar luogo a un’inestricabile conflitto tra i giudici dei vari Paesi coinvolti (per ragioni soggettive o oggettive) da questa successione, poiché ciascuno di essi avrebbe individualmente applicato le regole del proprio diritto interno dettate per casi del genere.
Il 17 agosto 2015 - spinto dall’idea che l’odierna mobilità delle persone e dei patrimoni reclamava una omogeneità di disciplina - entra invece in vigore il Regolamento n. 615/2012, le cui norme, da tale data, costituiranno il diritto internazionale privato uniforme delle successioni a causa di morte nei Paesi Ue (escluse Inghilterra, Irlanda e Danimarca, che continueranno a utilizzare le proprie norme di diritto internazionale privato).
L’affermazione che il Regolamento n. 615/2012 detta il diritto internazionale privato Ue in materia di successione mortis causa significa che esso contiene (non le regole che disciplinano concretamente una data devoluzione ereditaria, ma) le regole in base alle quali si stabilisce di quale Paese sia la legge che deve disciplinare un dato caso (la legge applicabile a un dato rapporto, in base alla individuazione che ne faccia il diritto internazionale privato, è designata dai giuristi come la “legge materiale” di quel dato rapporto). In altri termini, la legge di diritto internazionale privato designa la legge materiale concretamente applicabile a una certa vicenda giuridica; la legge materiale è quella vigente nel Paese che viene indicato dalle norme di diritto internazionale privato come il Paese la cui legislazione è quella applicabile a un certo rapporto.
Ogni Paese ha una propria legge di diritto internazionale privato; in Italia si tratta della legge 218 del 31 maggio 1995, il cui articolo 46 si occupa appunto del problema di quale sia la legge materiale da applicare in Italia (in particolare, in un giudizio innanzi all'autorità giudiziaria italiana) per una successione ereditaria che, come quella dell'immaginario signor Otto Müller, esemplificata nell'esordio di questo articolo, presenti elementi di internazionalità (invero, se una successione non presenti caratteri di internazionalità, ma abbia solo elementi di diritto italiano, il diritto applicabile è evidentemente quello italiano, senza doversi porre problemi di diritto internazionale privato: si pensi alla morte di un cittadino italiano, residente in Italia, che lascia congiunti italiani e asset tutti allocati in Italia).
Ebbene, il pregio del Regolamento n. 650/2012 è proprio quello di superare le diverse norme di diritto internazionale privato vigenti nei Paesi Ue in materia di successione mortis causa, sostituendole con nuove norme di diritto internazionale privato, finalmente uniformi per tutti i Paesi Ue: non potrà più accadere, ad esempio, come può accadere fino al 16 agosto 2015, che la legislazione italiana dichiari applicabile il diritto successorio francese alla successione dell'immaginario cittadino francese Bernard Corlande, e che, al contempo, la legislazione successoria francese dichiari applicabile il diritto successorio italiano per i beni che detto signor Corlande abbia nel nostro Paese. In particolare, per noi italiani, con il Regolamento si avrà un epocale cambiamento dello scenario che veniva delineato, nella vigenza della legge 218/1995, nel caso di una successione a causa di morte che presentasse elementi di internazionalità: fino al 17 agosto 2015, infatti, il criterio di “collegamento” utilizzato dalla legge italiana per individuare la legge applicabile a una successione internazionale è quello della “nazionalità” del defunto; in altri termini, ritornando all'esempio con cui è stato aperto questo articolo, la legge applicabile alla successione del signor Otto Müller che muoia prima del 17 agosto 2015 è quella della Germania.
Invece, se il decesso di questa persona avvenga dopo il 16 agosto 2015, il criterio di collegamento (e cioè la metodologia che la legge usa per stabilire quale sia la legge applicabile) muta radicalmente, poiché il Regolamento n. 650/2012 lo stabilisce con riferimento al nuovo concetto di “residenza abituale” del defunto: pertanto, utilizzando sempre il medesimo esempio, se gli eredi di Otto Müller litigassero in ordine alla devoluzione dell'eredità e la lite giungesse (come in effetti deve giungere, ai sensi del Regolamento n., 650/2012) nelle aule di giustizia italiane, il giudice italiano non applicherà più la legge tedesca per decidere la lite (come sarebbe avvenuto se il decesso si fosse verificato prima del 17 agosto 2015), ma dovrà applicare la legge italiana, in quanto legge vigente nel luogo in cui il defunto aveva la sua “residenza abituale”. A quest'ultimo concetto è dedicato l'articolo qui a fianco.