Errato intervento medico: la preesistente patologia riduce l’indennizzo
Accertata la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta (dolosa o) colposa e il danno evento lesivo, soltanto in occasione del diverso e successivo momento della delimitazione dell'ambito del danno risarcibile e delle determinazione del quantum di risarcimento, la considerazione del pregresso stato patologico del creditore/danneggiato può valere a condurre a una limitazione dell'ammontare dovuto dal debitore/danneggiante. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza n. 3893 del 29 febbraio 2016.
Sul tema del concorso di cause nel determinare il danno - Con il principio in questione la Suprema corte ha inteso proseguire nell'orientamento largamente maggioritario sul tema del concorso di cause nel determinare il danno, essendo rimasto del tutto isolato il principio esposto nella sentenza 975/2009 in cui si affermava che, nel caso di concomitanza della condotta del sanitario e di un fattore naturale rappresentato dalla situazione patologica del paziente, il giudice deve valutare la diversa efficienza delle varie concause, onde attribuire all'autore della condotta dannosa la parte di corresponsabilità correlativa, così da lasciare a carico del danneggiato il peso del danno alla cui produzione ha concorso a determinare il suo stato personale.
Il giudice di legittimità, infatti, è da tempo attestato sul principio secondo cui, nel caso in cui emerga che la condotta colposa del medico abbia assunto rilievo di causa del danno, indipendentemente dalla causa originaria, cioè come causa autonoma, efficiente e atipica rispetto alla prima e idonea a determinare l'invalidità permanente, il giudice deve trarre la conseguenza che il relativo autore è tenuto a risarcire l'intero danno.
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 29 febbraio 2016 n. 3893