Giustizia

Esame d'avvocato: il doppio orale è legge – Il testo approvato

La Camera ha approvato il Ddl di conversione del Dl. Ora si attendono le linee guida e il Dm con le date delle prove

di Francesco Machina Grifeo

La Camera ha approvato in via definitiva (con 383 voti a favore, 4 contrari e 2 astenuti) il d isegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Respinti dunque tutti gli emendamenti. Il Governo, presente il Sottosegretario Francesco Paolo Sisto, ha invece dato parere favorevole, previa riformulazione, ad alcuni ordini del giorno. Fra questi quello Annibali, Zanettin ed altri che impegna l'Esecutivo, anche in sede di normazione secondaria, a prevedere che le "commissioni esaminatrici possano modulare, secondo criteri di ragionevolezza ed in base al principio di adeguatezza, il termine di durata della seconda prova orale".

Via libera anche all'Odg Vitiello (e altri) che prevede "la definizione di criteri per la formulazione dei quesiti, al fine consentire la migliore valutazione dei candidati" e all'Odg Lucaselli sull'adeguamento del numero delle sedi per la seconda prova orale al fine di prevenire il rischio di assembramenti. Passa anche la proposta Albano sugli ausili per i diversamente abili nello svolgimento delle prove (legge 104, art. 20). Respinto invece un Odg relativo all'utilizzo dei codici, l'uso dei quali ha comunque ha assicurato Sisto sarà però ulteriormente regolamentato.

Concluso l'iter di conversione del Dl, si attende ora l'emanazione del decreto ministeriale (previsto in realtà entro la giornata di ieri ma probabilmente rinviato in attesa della conversione definitiva del Ddl) che conterrà l'indicazione delle date e delle modalità tecniche, comprese le norme sanitarie, di svolgimento delle prove. Nel Dm verranno indicate anche le modalità di sorteggio, nonché quelle per la comunicazione delle materie per la seconda prova orale e per la rinuncia all'esame.

A stretto giro anche l'emanazione delle Linee guide a cui si dovranno attenere le sottocommissioni nell'esaminare e poi nel valutare i candidati. C'è infatti la volontà di scongiurare il rischio di una pioggia di ricorsi che potrebbe innescarsi nel caso in cui sul territorio si creassero della situazioni disomogenee per i candidati.

Il Consiglio nazionale forense, visti i tempi molto stretti assegnati agli esaminandi, chiede che nelle linee guida si preveda di esaminare il candidato vagliandone la capacità di "sapersi orientare" nelle problematiche proposte dal quesito e non dunque necessariamente di addivenire ad una soluzione univoca dello stesso. In diverse circolari ministeriali, relative alle sessioni precedenti, del resto, la valutazione era stata indirizzata verso la "coerenza logica e argomentativa" dell'esposizione del praticante. Più in generale, i criteri di valutazione dovrebbero rimanere (in quanto non modificati) quelli indicati dalle legge 247/2012 e cioè: chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici e conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti trattati. Oltreché dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà e di conoscere le tecniche di persuasione e argomentazione.

Soddisfazione è stata espressa dall'Unione nazionale praticanti che però chiede venga preso "in seria considerazione il piano vaccinale per i praticanti avvocatiche dovranno sostenere il doppio orale". Per la presidente Claudia Majolo: "Questo risultato è motivo di orgoglio. L'esame metterà in luce le capacità dei candidati, qui si vedrà chi ha il piglio dell'avvocato ma soprattutto si avrà un esame meritocratico". "Ora – conclude - si attende solo il DM, auspicando che a stretto giro vengano indicate la date in cui l'esame avrà inizio".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©