Precisa la Corte d’Appello di Bologna (sezione I, sentenza 7 ottobre 2025 n. 1687) come la norma dell’articolo 179, II, del codice civile preveda che l’acquisto di beni immobili o equiparati, benché effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto, se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge, e ove si tratti di “beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge” (articolo 179, I, lettera c, del codice civile), di “beni che servono...
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