Furto dai ponteggi, ditta responsabile anche con misure di sicurezza
Per la Cassazione, ordinanza n. 25122 depositata oggi, l’efficienza causale dell’impalcatura può essere esclusa solo a fronte di misure idonee
Per il furto in abitazione, la responsabilità della ditta che esegue i lavori in condomino tramite ponteggi esterni non è esclusa dalla adozione di specifici accorgimenti quali la presenza di una “gabbia scale” a piano terra chiusa con un cancello e la presenza di reti elettrosaldate. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la ordinanza n. 25122 depositata oggi, accogliendo, con rinvio, il ricorso della condomina che aveva subito il furto.
La Terza sezione civile con un principio di diritto ha infatti affermato: “È dotata di efficienza causale rispetto alla consumazione di un furto in appartamento, non costituendo semplice occasione dello stesso, la condotta posta in essere dall’esecutore di lavori edili sullo stabile condominiale che abbia installato ponteggi privi di idonee misure volte ad impedire il loro uso anomalo”.
In primo grado, il tribunale aveva riconosciuto alla ricorrente un risarcimento di 21mila euro (con un concorso di colpa della danneggiata del 25%). La Corte di appello ha ribaltato la sentenza escludendo la responsabilità dell’impresa sul presupposto che il ponteggio era illuminato, aveva una gabbia scale per l’accesso chiusa al piano terra da un cancello con un lucchetto, aveva al lato di ogni piano delle reti elettrosaldate nonché due mantovane sempre con la funzione di impedire l’accesso a terzi: elementi ritenuti “sufficienti ad impedire l’uso anomalo del ponteggio da parte di terzi”.
Per la Suprema corte, invece, accertato che l’ingresso dei ladri avvenne accedendo al ponteggio attraverso un finestrone del vano scala condominiale, la pretesa di “degradare” il ponteggio a semplice “occasione agevolatrice del passaggio furtivo”, viola i principi della Cassazione in tema di nesso causale, “nonché, specificamente, quelli concernenti la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. degli esecutori di opere edili, in relazione ai furti perpetrati avvalendosi delle impalcature installate per la realizzazione delle stesse”. Nel caso specifico, prosegue, il passaggio attraverso il finestrone del vano scala “non esaurisce affatto, ma semmai innesca, la serie causale destinata a concludersi con la penetrazione dei ladri nell’immobile di proprietà esclusiva …, dal momento che proprio l’utilizzazione delle impalcature ha consentito il successivo accesso al suo appartamento”.
Secondo giurisprudenza costante, infatti, in caso di “danno derivante dal furto consumato da persona introdottasi in un appartamento servendosi delle impalcature installate per lavori di riattazione dello stabile condominiale è configurabile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. la responsabilità dell’imprenditore che si sia avvalso di tali impalcature per l’espletamento dei lavori, ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire un uso anomalo delle suddette impalcature; è altresì configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., atteso l’obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura”.
Nella specie, dunque, occorreva verificare se le specifiche misure adottate, fossero effettivamente idonee allo scopo. Scrutinando cioè più che l’illuminazione del cortile e la chiusura a piano terra, la “penetrabilità” del ponteggio “per altra via e, in primo luogo, della rete metallica elettrosaldata”; accertando cioè se l’accorgimento fosse, appunto, idoneo – anche solo alla stregua delle “più elementari norme di diligenza e perizia – a impedire l’uso anomalo delle impalcature.