Gratuito patrocinio, no all’innalzamento della soglia di reddito per ciascun processo a carico
La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa dove si sosteneva che il parametro del reddito che, dà accesso all’assistenza legale a spese dello Stato, deve tener conto della sottoposizione del richiedente a più procedimenti
Non passa il vaglio di legittimità il motivo di ricorso con cui l’imputata intendeva far rilevare l’incostituzionalità e la contrarietà al diritto Ue della soglia di reddito fissata per l’ammissione al gratuito patrocinio nella parte in cui non riduce il reddito rilevante proporzionalmente al numero di procedimenti a carico del richiedente. Quest’ultimo di fatto sosteneva che per ogni processo pendente cui era sottoposto andava ridotto il reddito - rectius, innalzata la soglia di accesso - come già previsto per i familiari conviventi. Infatti è stabilito che per ogni familiare convivente il reddito che dà diritto a ottenere il gratuito patrocinio si innalzi di oltre mille euro.
Con la sentenza n. 30574/2025 la Cassazione penale ha respinto i rilievi di parte ricorrente contro la tesi che siano per così dire deducibili le spese processuali cui è posto chi è imputato in plurimi procedimenti. Secondo il ricorso chi si trovi in una tale situazione di più procedimenti pendenti dovrebbe avere accesso al gratuito patrocinio anche se il reddito del proprio nucleo familiare supera la soglia di concedibilità del beneficio in quanto per ogni processo a carico andrebbe scomputata l’eguale quota di reddito che viene detratta per le persone conviventi a carico del medesimo nucleo familiare come prescrive l’articolo 92 del Dlgs 115/2002.
La cassazione nega l’equiparazione tra la situazione di chi domandi il gratuito patrocinio in base all’innalzamento della soglia di reddito per l’ammissione calcolata per ogni familiare “a carico” del richiedente e quella in cui il richiedente per tale innalzamento intenda far valere la pluralità di processi nei suoi confronti. Afferma la Cassazione che non vi è alcuna violazione di diritti fondamentali nella lamentata mancata equiparazione: in quanto non qualificabili come elemento reddituale pari a un costo deducibile.