Dall'analisi di due decisioni - la sentenza del 4 settembre 2025, causa n. 305/22 della Corte di giustizia dell'Unione europea, e la sentenza 12 settembre 2025 n. 30618 della Suprema corte - parte il nostro viaggio nel mandato di arresto europeo
L'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Ue non può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo (d'ora in avanti Mae) e prendere in carico essa stessa l'esecuzione della pena senza il consenso della Nazione che ha emesso tale Mae. Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue, con la sentenza emessa il 4 settembre 2025 nella causa C-305/22, aggiungendo che senza tale consenso, lo Stato di emissione può mantenere il Mae ed eseguire esso stesso la pena nel proprio territorio.
Viene in sostanza...
Argomenti
I punti chiave
- Il riconoscimento reciproco cede il passo al consenso dello Stato emittente
- Lo Stato di emissione conserva il diritto di eseguire se pena qualora non siano rispettate le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909
- Considerazioni critiche: l'ossessione per l'impunità e la visione carcero-centrica svela una sfiducia verso gli altri Stati membri
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di Francesco Greco - Presidente del Consiglio nazionale forense