Dall'analisi di due decisioni - la sentenza del 4 settembre 2025, causa n. 305/22 della Corte di giustizia dell'Unione europea, e la sentenza 12 settembre 2025 n. 30618 della Suprema corte - parte il nostro viaggio nel mandato di arresto europeo
Botta e risposta sul mandato d'arresto europeo. Dopo la sentenza del 4 settembre 2025 della Corte Ue, che si era pronunciata su un caso italiano, la Cassazione - con la decisione 12 settembre 2025 n. 30618 - si è subito adeguata ai principi espressi dal giudice comunitario. Nel servizio di questa settimana pubblichiamo il testo delle due pronunce con l'analisi di Carmelo Minnella.
LA MASSIMA
Indagini preliminari - Mandato di arresto europeo - Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d'arresto europeo emesso a fini di esecuzione di una pena privativa della libertà personale - Articolo 4, punto 6 - Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo - Condizioni per la presa in carico dell'esecuzione di tale pena da parte dello Stato di esecuzione - Articolo 3, punto 2 - Nozione di "sentenza definitiva per gli stessi fatti" - Decisione quadro 2008/909/GAI - Riconoscimento reciproco delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro - Articolo 25 - Rispetto delle condizioni e della procedura previste da tale decisione quadro nei casi in cui uno Stato membro si impegni a eseguire una pena irrogata con una sentenza pronunciata da un giudice dello Stato di emissione - Requisito del consenso dello Stato di emissione quanto alla presa in carico dell'esecuzione di una siffatta pena da parte di un altro Stato membro - Articolo 4 - Possibilità concessa allo Stato di emissione di trasmettere allo Stato di esecuzione la sentenza e il certificato di cui a tale articolo - Conseguenze dell'assenza di una siffatta trasmissione - Principio di leale cooperazione - Articolo 22 - Diritto dello Stato di emissione di eseguire tale pena - Mantenimento del mandato d'arresto europeo - Obbligo dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione di eseguire il mandato d'arresto europeo. (Decisione quadro 2002/584/GAI, articolo 4, punto 6; articolo 3, punto 2; Decisione quadro 2008/909/GAI, articoli 4, e 25)
L'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e gli articoli 4, 22 e 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: da un lato, il rifiuto dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, fondato sul motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, di consegnare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, presuppone che tale autorità giudiziaria rispetti le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 per quanto riguarda il riconoscimento della sentenza di condanna a tale pena e la presa in carico dell'esecuzione di detta pena, e dall'altro lato, lo Stato di emissione conserva il diritto di eseguire la stessa pena, e quindi di mantenere il mandato d'arresto europeo, in circostanze in cui, senza aver rispettato le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 quanto al riconoscimento di tale sentenza e a tale presa in carico, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia rifiutato, sulla base di tale motivo, l'esecuzione di detto mandato d'arresto europeo.L'articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che:non costituisce una «sentenza definitiva per gli stessi fatti», ai sensi di tale disposizione, una decisione con la quale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha rifiutato, sulla base dell'articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro, di consegnare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, ha riconosciuto la sentenza di condanna a tale pena e ha disposto l'esecuzione di detta pena nello Stato di esecuzione.
L'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Ue non può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo (d'ora in avanti Mae) e prendere in carico essa stessa l'esecuzione della pena senza il consenso della Nazione che ha emesso tale Mae. Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue, con la sentenza emessa il 4 settembre 2025 nella causa C-305/22, aggiungendo che senza tale consenso, lo Stato di emissione può mantenere il Mae ed eseguire esso stesso la pena nel proprio territorio.
Viene in sostanza...


