Il caso portato dinanzi all'attenzione dei giudici di legittimità riguardava il rifiuto, da parte della Corte di Appello di Milano, alla consegna alle autorità polacche di un loro cittadino, richiesta sulla base di un Mae per eseguire una condanna per violenza sessuale.

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 12 settembre 2025 n. 30618

LA MASSIMA

Indagini preliminari - Mandato di arresto europeo - Esecuzione pena detentiva - Consenso dello Stato di emissione - Necessità - Esecuzione iniziata prima della sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025, C305/22 - Continua nello Stato di esecuzione. (Decisione Quadro 2008/909/GAI, articoli 4 e 5; Legge 69/2025, articolo 18-bis, comma 2)

Nel caso in cui il mandato di arresto europeo sia emesso al fine dell'esecuzione di una pena detentiva, la Corte di appello, per effetto della sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025, C305/22, è tenuta ad acquisire il consenso dello Stato di emissione, con la relativa trasmissione della sentenza di condanna e del certificato ai sensi degli articoli 4 e 5 della Decisione Quadro 2008/909/GAI, prima di rifiutare la consegna e di prendere in carico l'esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, essendo, invece, tenuta a disporre la consegna nel caso di dissenso dello Stato di emissione.

Qualora, prima della sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025, C305/22, sia già iniziata l'esecuzione della pena in Italia e la Corte di appello non abbia richiesto il consenso dello Stato di emissione, procedendo unilateralmente al riconoscimento ed all'esecuzione della sentenza di condanna, lo Stato di emissione, ai sensi degli articoli 13 e 22 della Decisione Quadro 2008/909/GAI, non può procedere all'esecuzione della pena irrogata.

Pochi giorni dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Ue è intervenuta la Suprema Corte di cassazione italiana la quale, nella sentenza n. 30618 del 2025, nel caso di rifiuto alla consegna dello Stato di esecuzione, allineandosi al dictum euro-unitario, ha preso atto della necessità del consenso dello Stato di emissione del Mae.

Si è però specificato che nei casi pregressi in cui lo Stato di emissione, dopo essere stato informato del rifiuto del Paese di esecuzione, non si sia opposto alla disposta...

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