Civile

Guida senza cintura, multa contestabile solo con querela di falso

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a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Fede privilegiata – Verbale di accertamento – Mancato uso della cintura di sicurezza – Querela di falso
L'indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore in quanto oggetto di constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore deve ritenersi assistita da fede privilegiata fino alla querela di falso ex art. 2700 poiché solo al giudizio di falso è riservata la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.
• Corte di cassazione, sezione II, ordinanza 16 settembre 2019 n. 22991

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione – Fede privilegiata – Verbale di accertamento – Mancato uso della cintura di sicurezza – Veicolo in fila nel traffico - Querela di falso
Quando il veicolo è in fila nel traffico, anche se momentaneamente in arresto, il conducente deve comunque aver indossato le cinture. La condizione di stasi, o di moto, del veicolo, in quanto necessariamente presupposta dalla contestazione relativa al mancato uso della cintura di sicurezza, costituisce oggetto diretto dell'accertamento eseguito dai verbalizzanti, e quindi non può essere posta in discussione se non attraverso la querela di falso.
• Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 31 luglio 2018 n. 20230

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Istruttoria - In genere – Fede privilegiata – Verbale di accertamento – Mancato uso della cintura di sicurezza
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto assistita da fede privilegiata l'indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore).
• Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 24 luglio 2009| n. 17355

Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Procedimento - Istruttorie - Verbale di accertamento - Fede privilegiata - Limiti - Fattispecie in tema di rilevamento di infrazione all'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.
In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati dall'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto potersi attribuire pieno valore probatorio al verbale con cui gli agenti della polizia municipale avevano attestato che il conducente l'autovettura, al momento dell'ordine di fermata, non indossava la cintura di sicurezza, non potendosi ritenere che tale forma di constatazione fosse qualificabile come una mera sensazione)
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 ottobre 2008 n. 25842

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