Civile

I tre anni per riavere la patente si contano dalla sentenza

immagine non disponibile

di Antonino Porracciolo

Il termine di tre anni per il rilascio di una nuova patente dopo la condanna per guida in stato di ebbrezza decorre dal giorno in cui diventa irrevocabile la pronuncia che accerta il reato. È quanto emerge da un’ordinanza del Tribunale di Bologna (giudice Antonio Costanzo) dello scorso 30 settembre. Il provvedimento si conforma all’indirizzo recentemente adottato dalla Cassazione (sentenza 13508/2019), che a Bologna era minoritario.

Nel novembre 2012 il prefetto sospendeva per un anno la patente del conducente di un veicolo coinvolto in incidente stradale. Nel giugno 2016 all’uomo veniva rilasciata un’altra patente, poi revocata nel maggio 2017 dopo il passaggio in giudicato del decreto penale di condanna che aveva irrogato all’imputato la pena dell’ammenda di 31mila euro e la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.

Nel febbraio 2019 il prefetto ha quindi respinto la richiesta del condannato di essere ammesso all’esame della patente di guida per il conseguimento di una nuova patente. Così il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Bologna per ottenere, in via d’urgenza (articolo 700 del Codice di procedura civile), un provvedimento che dichiari il suo diritto di «frequentare immediatamente» il corso.

Nel decidere la controversia, il giudice ricorda che la revoca della patente disposta dal giudice penale è una sanzione amministrativa accessoria, applicata, in base all’articolo 224, comma 2, del Codice della strada, dal prefetto entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile.

Secondo il ricorrente, in caso di revoca della patente per guida in stato di ebbrezza, i tre anni (previsti dall’articolo 219, comma 3-ter, Cds) per ottenere un nuovo titolo decorrono dal giorno della commissione del reato, e non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna; altrimenti - così l’impostazione difensiva - i tempi del processo penale graverebbero sul trasgressore.

Tesi, questa, non condivisa dal giudice di Bologna, che richiama la sentenza 13508/2019 della Cassazione. Innanzitutto, perché ciò porterebbe alla conseguenza, «contraria all’esigenza di effettività della sanzione, di ritenere già compiuto il triennio in questione prima ancora che la sanzione accessoria della revoca della patente possa essere messa in esecuzione». E poi perché, se la revoca aveva cominciato ad avere efficacia a distanza di anni dalla commissione del reato, ciò era «dipeso dalle impugnazioni proposte dal trasgressore in sede penale».

La «data di accertamento del reato», a decorrere dalla quale (in base al richiamato comma 3-ter) «è possibile conseguire una nuova patente di guida» dopo la condanna, va dunque «riferita all’irrevocabilità della sentenza penale di condanna (o di applicazione della pena su richiesta) o del decreto penale di condanna».

Così il tribunale ha respinto il ricorso.

Tribunale di Bologna – Sentenza 30 settembre 2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©