La sentenza della Cassazione n. 26431/2025 stabilisce che anche quando un avvocato si difende personalmente (ex art. 86 c.p.c.),deve comunque tentare la negoziazione assistita prima di avviare una causa, perché l'esenzione prevista per la difesa personale si applica solo ai casi specificamente indicati dal legislatore, che non includono il procedimento di recupero del compenso professionale

LA MASSIMA

Avvocato - Compensi - Pagamento - Azione nei confronti del cliente - Tentativo di negoziazione assistita - Necessità. (Cpc, articoli 82, 86; Dlgs 132/2014, articolo 3; Dlgs 150/2011, articolo 14)

Nelle ipotesi di difesa personale, ai sensi dell'articolo 86 del Cpc, che riconosce all'avvocato il potere di stare in giudizio senza il ministero di altro difensore, il tentativo di negoziazione assistita rimane condizione di procedibilità, poiché l'esenzione del comma 7 dell'articolo 3 del Dlgs 132/2014, ovvero la possibilità di stare in giudizio personalmente, riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dagli articoli 82, comma 1, del Cpc e dell'articolo 14 del Dlgs 150/2011.

Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 30 settembre 2025 n. 26431 - Presidente Manna; Relatore Giannaccari

L'avvocato che vuole agire giudizialmente contro il proprio assistito per il pagamento dei compensi, relativi a un giudizio amministrativo o penale in cui l'aveva rappresentato, è comunque tenuto all'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita di cui all'articolo 3, comma 1 del Dlgs 132/2014; inoltre, il termine di quindici giorni assegnato successivamente dal giudice per procedere all'incombente, pur avendo natura ordinatoria, può essere prorogato prima della scadenza e la mancata proroga...

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