La sentenza della Cassazione n. 26431/2025 stabilisce che anche quando un avvocato si difende personalmente (ex art. 86 c.p.c.),deve comunque tentare la negoziazione assistita prima di avviare una causa, perché l'esenzione prevista per la difesa personale si applica solo ai casi specificamente indicati dal legislatore, che non includono il procedimento di recupero del compenso professionale
L'avvocato che vuole agire giudizialmente contro il proprio assistito per il pagamento dei compensi, relativi a un giudizio amministrativo o penale in cui l'aveva rappresentato, è comunque tenuto all'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita di cui all'articolo 3, comma 1 del Dlgs 132/2014; inoltre, il termine di quindici giorni assegnato successivamente dal giudice per procedere all'incombente, pur avendo natura ordinatoria, può essere prorogato prima della scadenza e la mancata proroga...
