Immobili

Il condomino che impugna una delibera deve dimostrare il danno economico

L'impugnazione di una delibera assembleare presuppone un pregiudizio economico in capo al condomino che va dimostrato

di Marina Crisafi

L'impugnazione di una delibera condominiale presuppone la sussistenza di un danno economico che il condomino ha l'onere di provare. Lo ha ricordato il tribunale di Roma (nella sentenza n. 7587/2021), respingendo il ricorso di un proprietario che chiedeva l'annullamento della delibera assembleare con cui era stato approvato il bilancio consuntivo.

La vicenda
Nel caso di specie, l'uomo citava in giudizio il proprio condominio, al fine di ottenere l'annullamento della delibera, "previa sospensione da pronunciarsi in corso di causa", per la parte in cui era stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2018, oltre il favore delle spese di lite.
Il condominio si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e il tribunale gli dà ragione.

La decisione
In primo luogo, osserva il giudice capitolino, "il condomino, che impugna la delibera assembleare poiché ritenuta illegittima, deve assolvere all'onere della prova, previsto come principio di ordine generale nell'ordinamento giuridico ex art. 2967 c.c., non solo della circostanza lamentata, ovvero sia che la delibera sia contraria ai principi di legge previsti per il quorum deliberativo, abbia deliberato contro le maggioranze di legge secondo la natura degli ordini del giorno posti in discussione, o provveda a decidere in ambiti sottratti alla propria competenza (ciò secondo gli artt. 1135, 1136 e 1137 c.c.), ma anche dell'ulteriore circostanza, rappresentata dal danno economico subìto per effetto della delibera assembleare presa non in conformità della legge, danno economico riverberatosi nel patrimonio del condomino impugnante che deve essere oggetto di espressa quantificazione da parte di quest'ultimo".
Una valutazione, aggiunge il tribunale, che si rende necessaria al fine di porre in luce quell'orientamento giurisprudenziale che vieta di proporre impugnative di delibere assembleari che si ripercuotono negativamente sull'andamento dell'intera vita dei condomini impedendone il libero raggiungimento dei fini previsti per l'utilità comune, che non hanno il fine di apportare un interesse concreto all'intera collettività.
Interesse che, "deve essere oggetto di valutazione economica e deve essere anche apprezzabile e non meramente irrisorio".
Va dunque valutato, come sostenuto anche dalla Cassazione, "non solo l'assolvimento dell'onere della prova circa la ricorrenza dei vizi nel deliberato assembleare e del danno economico, ma anche la sussistenza, in concreto, di un vero interesse ad agire in capo al condomino odierno attore (cfr. Cass. n. 6128/2017)"
Nel caso di specie, queste condizioni, poste alla base per l'accoglimento della domanda, non sono state assolte, soprattutto con riferimento al danno economico conseguente all'approvazione del bilancio ordinario consuntivo e del riparto.
Per di più la delibera impugnata non contiene vizi tali da procedere a un eventuale annullamento e il giudice di merito non può sindacare sulle scelte dei condomini ma soltanto la legittimità del provvedimento ex articolo 1136 c.c.
Da qui, il respingimento della domanda e la condanna del condomino alle spese di lite.

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