Il dirigente preposto al punto vendita risponde del cattivo stato di conservazione degli alimenti
Se i poteri organizzativi sono delimitati o soggetti a illecite direttive la responsabilità ricade come di regola sul rappresentante legale
Il rappresentante legale della società proprietaria del supermercato è l'immediato responsabile delle contravvenzioni alle regole igienico-sanitarie sugli alimenti posti in vendita, ma nel caso di enti articolati in plurime unità territoriali tale responsabilità ricade sul preposto dotato di compiti direttivi del singolo punto vendita.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4458/2022, ha perciò accolto il ricorso del procuratore speciale e responsabile della sicurezza alimentare della società proprietaria di diversi supermercati che si era visto condannare al pagamento di un'ammenda elevata per il rinvenimento di alimenti in stato di cattiva conservazione all'interno di uno dei luoghi di vendita dislocati sul territorio nazionale. La Cassazione non esclude che la responsabilità dell'accaduto possa essere fatta risalire al ricorrente, vertice di rappresentanza della proprietà del supermercato. Ma, dice la Cassazione, tale imputabilità non poteva essere decisa de plano in quanto - come correttamente indicato nel ricorso - la presenza di diverse unità aziendali territoriali fa ricadere la responsabilità, anche in ambito igienico- sanitario, sul preposto a dirigere la singola unità. Ciò in applicazione di un principio di diritto già espresso dalla Corte di legittimità.
Il ragionamento e la valutazione dei giudici doveva perciò mirare ad accertare se il rappresentante legale avesse dirette responsabilità nella conduzione illecita dell'articolazione aziendale agita dal preposto: eventuali limitazioni della delega, direttive generali operative contrarie alla legge o totale assenza di procedure di autocontrollo come richiesto dalle norme europee nel settore alimentare.
Quindi, contrariamente alla regola generale secondo cui è "obiettivamente" responsabile degli illeciti discendenti dall'attività d'impresa il suo rappresentante legale, nel caso di enti complessi la presenza di un preposto con funzioni direttive - al di là di eventuale delega scritta - prevede la responsabilità di quest'ultimo anche in materia igienico-sanitaria.
Viene respinto il secondo motivo di ricorso che riteneva la condanna all'ammenda un'illegittima duplicazione sanzionatoria, in quanto per il medesimo evento era già stata elevata e pagata dalla società la sanzione amministrativa prevista in attuazione delle norme Ue nel settore della vendita alimentare. La Cassazione spiega che la sanzione amministrativa pecuniaria persegue uno scopo non sovrapponibile a quello dell'ammenda comminata al diretto responsabile dell'evento penalmente rilevante.