Comunitario e Internazionale

Il diritto di visita al minorenne si estende ai nonni

di Marina Castellaneta

La nozione di «diritto di visita» a un minore include anche i nonni. Di conseguenza, per individuare il giudice competente va applicato il regolamento 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e sulla responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis). Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata ieri (C-335/17) che apre la strada a un ampliamento nell’applicazione dei titoli di giurisdizione fissati nell’atto Ue anche per le rivendicazioni del diritto di visita di familiari diversi dai genitori. Nel segno dell’interesse superiore del minore.

È stata la Corte di cassazione bulgara a sollevare il quesito pregiudiziale sulla nozione di diritto di visita in base al regolamento. La controversia nazionale vedeva contrapposti una donna residente in Bulgaria e il suo ex genero residente in Grecia e aveva al centro la richiesta della donna di ottenere il diritto di visita nei confronti del nipote residente in Grecia. I giudici bulgari, in primo e in secondo grado, si erano dichiarati incompetenti in base al regolamento n. 2201 che, sul diritto di visita, attribuisce la competenza al giudice dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale.

Prima di tutto, gli eurogiudici hanno esaminato la portata dell’articolo 2 del regolamento che si occupa del diritto di visita. Una nozione – quella inclusa nell’atto Ue – di carattere ampio, da interpretare tenendo conto del suo tenore letterale, dell’economia generale e degli obiettivi del regolamento. La norma non fissa limiti sotto il profilo soggettivo e non esclude alcun beneficiario. Inoltre, il regolamento «mira a creare uno spazio giudiziario fondato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie» anche attraverso l’individuazione di titoli di giurisdizione comune. Il diritto di visita – osserva la Corte – è considerato, così, come una priorità e il legislatore Ue non ha posto limitazioni a favore solo di alcuni soggetti.

In questa direzione, anche il documento di lavoro preparatorio al regolamento richiamava la Convenzione del Consiglio d’Europa sulle relazioni personali riguardanti i minori i quali hanno diritto ad intrattenere relazioni personali non solo con i genitori ma anche con i nonni. Poco importa, quindi, ai fini del diritto di visita l’esercizio o meno della responsabilità genitoriale. Pertanto, la domanda dei nonni funzionale ad ottenere il riconoscimento del diritto di visita rientra nell’ambito di applicazione del regolamento 2201/2003, con la conseguenza che la competenza è del giudice dello Stato membro in cui risiede il minore. In caso contrario, d’altra parte, si avrebbe il rischio di decisioni confliggenti con i giudici di più Stati membri che potrebbero rivendicare la propria competenza in base alle norme interne.

Corte Ue - Sentenza causa C 335/17

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