Penale

Il lavoro di pubblica utilità revocato si considera ai fini del computo complessivo della pena

Nel caso esaminato la pena complessiva è stata diminuita di 60 giorni

di Giampaolo Piagnerelli

«La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta per mancata osservanza delle prescrizioni comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'articolo 58 del Dlgs 274/2000». Questo il principio di diritto ricordato dalla Cassazione con la sentenza n. 23745/23. Il verdetto di legittimità - a favore del condannato - si è posto in contrasto con la sentenza dei giudici di merito. Il magistrato di sorveglianza aveva apprezzato la gravità dei comportamenti e aveva disposto la revoca della misura alternativa al carcere, in quanto per tutta la durata del percorso emergeva con tutta evidenza una mancanza di volontà e di sollecitudine a svolgere il percorso riabilitativo. L'imputato, così, ha proposto ricorso contro la decisione evidenziando una violazione dell'articolo 173, comma 1, delle disposizioni di attuazione del cpp laddove il giudice di Padova aveva disposto la revoca in relazione all'intera durata della pena senza tenere conto del periodo di pena già espiato e, nella specie di 60 giorni, in cui, comunque era stato svolto lavoro di pubblica utilità. La Cassazione ha precisato che il tema fosse stato già affrontato dai Supremi giudici che hanno ritenuto che la revoca della sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comportasse il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'articolo 58 del Dlgs 274/2000. A tal proposito importante la precisazione degli Ermellini secondo cui chi si sia sottratto all'esecuzione dell'attività impostagli a titolo di sanzione para-detentiva e ne abbia violato gli obblighi, con una presenza saltuaria, susciterebbe una duplice reazione dell'ordinamento: da un lato la sanzione penale per il reato commesso ai sensi dell'articolo 56 del Dlgs 274/2000 e dall'altro il prolungamento della durata della pena originaria sostituita per effetto della revoca. Per evitare tale irragionevole inasprimento punitivo che finirebbe per contrastare la finalità rieducativa del reo vale il principio di diritto enunciato in precedenza.

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