Il nuovo arbitrato guadagna materie
Ampliamento per materia - dal lavoro alle società, dai contratti al consumo a quelli con la Pa- e importanti modifiche procedurali, dalla possibilità di emettere provvedimenti cautelari alla chance di ricorso diretto in Cassazione.
L’arbitrato esce parecchio ridisegnato dall’imponente lavoro svolto dalla cosidetta commissione Alpa, che nei giorni scorsi ha consegnato al ministro Andrea Orlando le conclusioni di dieci mesi di studio. L’incarico ricevuto lo scorso mese di marzo riguarda in realtà la riforma organica degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, dalla mediazione alla negoziazione assistita fino all’arbitrato. Ma proprio quest’ultimo istituto occupa la parte più rilevante del dossier consegnato al ministro, che ora dovrà decidere quali delle opzioni recepire tra le molte avanzate dalla commissione di professionisti, magistrati e tecnici dell’ufficio legislativo del ministero.
Il dossier parte da un’analisi storico e giuridica degli Adr nel vecchio continente e nel nord America, per dimostrare come ormai ovunque abbiano conquistato reputazione e anche autonomia rispetto ai sistemi giudiziari con cui “collaborano”. A cominciare dalla forma più “antica” di Adr, quell’arbitrato che nel codice civile ha esordito decenni prima della altre forme di risoluzione alternativa, al punto da essere la realtà più collaudata fuori dai tribunali. Proprio in considerazione della nuova cultura ormai diffusa - soprattutto tra gli avvocati, contrariamente ai luoghi comuni - la commissione Alpa suggerisce di togliere le remore ancora presenti sull’arbitrato nelle cause di lavoro, che oggi sono “arbitrabili” solo se lo consente la legge o il contratto collettivo nazionale. Resta il limite di poter compromettere ad arbitrato (che diventa rituale e non più irrituale) «una specifica controversia» e comunque seguendo le regole del Dlgs 276/2003 (riforma Biagi). L’impugnazione diventa qui più elastica, potendo essere derogate convenzionalmente anche individuate rigidità degli accordi nazionali. Il lodo resta comunque sempre impugnabile per contrarietà all’ordine pubblico.
L’impulso all’arbitrato tocca anche l’ambito societario, dove diventano materia di lodo tutte le controversie tra soci - o tra soci e società - delle imprese iscritte al Registro (ma non di quelle presenti sul mercato dei capitali). Gli statuti, a questo proposito, sarebbero etero-adattati ai nuovi standard legali.
La commissione Alpa apre poi ai provvedimenti cautelari dell’arbitro - fino ad oggi un totem intoccabile - ma a condizione che rispondano a un «regolamento precostituito per arbitrato amministrato».
Importante poi l’allargamento della osmosi tra il processo e l’arbitrato, con la razionalizzazione della translatio iudicii (portare cioè davanti all’arbitro gli atti, salvi e utilizzabili, del giudice togato da cui si desidera uscire), ampliata per tutti i primi gradi, esclusa per l’appello.
Altro ambito di estensione dell’arbitrato rituale è poi, almeno nell’auspicio della commissione, il Codice del consumo ma con alcuni importanti correttivi (per esempio il foro è sempre quello del consumatore) e con lo scopo di affiancare le - non efficientissime - class action. Non può mancare infine l’ambito della Pa, che la commissione Alpa ha percorso dal (neonato) Codice dei contratti - ampliando il terreno dell’accordo bonario - alle controversie con l’amministrazione, fino ai contenziosi in materia di servizi pubblici (anche qui per superare l’esperienza non eccelsa delle class action all’italiana).