Il proprietario se chiude il fondo deve lasciare libero l’ingresso a chi ha diritto di servitù
Il conflitto tra il proprietario del fondo servente, cui è assicurata dall'articolo 841 del codice civile la facoltà di chiusura del fondo, e il titolare della servitù di passaggio è regolato dall'articolo 1064, comma 2, del codice civile, nel senso di garantire a quest'ultimo il libero e comodo esercizio della servitù, in base a un bilanciamento che tenga conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio, dello stato e della configurazione dei luoghi. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 12579/2015.
Il principio espresso - La Cassazione ha precisato che il proprietario ha diritto di chiudere il fondo, ma a condizione che sia lasciato libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo.
Le disposizioni di cui agli articoli 1064 e 1067 del Cc, nell'impedire al proprietario del fondo di compiere attività tendenti a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo, non vietano qualsiasi innovazione perché, altrimenti, verrebbe sacrificato il diritto del proprietario del fondo dominante di chiudere il proprio fondo, ma vietano solo quelle che rendono più gravosa la situazione del fondo servente. L'aggravamento, pertanto, non è dato dalla innovazione in sé, ma dall'incidenza di essa rispetto al modo in cui è stata goduta la servitù, assumendo rilevanza, quindi, la frequenza del passaggio, la caratteristica dei luoghi, le particolari esigenze del transito e ogni altra precedente condizione di esercizio (Cassazione 21744/2013).
Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 17 giugno 2015 n. 12579