Civile

Custode giudiziario, alle S.U. l’esistenza di un termine per chiedere l’indennità

La Prima Sezione civile della Cassazione, ordinanza n. 15046 depositata oggi, rilevato un contrasto ha rinviato la questione al “Massimo consesso” di legittimità

di Francesco Machina Grifeo

Va alle Sezioni unite l’applicabilità o meno del termine di decadenza di 100 giorni (previsto dall’articolo 71, comma 2, del Dpr n. 115 del 2002), per la liquidazione del compenso, al custode giudiziario. A disporre il rinvio è stata la Prima Sezione civile, ordinanza n. 15046 depositata oggi, dopo aver constatato un contrasto tra pronunce delle Sezioni civili e penali, nonché la trasversalità - civile e penale - della materia.

Il caso parte dalla opposizione di un custode giudiziario contro i provvedimenti del Gip del tribunale di Locri che aveva risposto negativamente alle istanze di liquidazione dell’indennità per la custodia di autovetture sottoposte a sequestro penale da parte della procura della Repubblica. In particolare, il ricorrente lamentava l’erronea interpretazione degli articoli 71 e 72 del Dpr n. 115 del 2002, affermando che il termine di decadenza previsto nella prima norma non figurava anche nella seconda, dedicata esclusivamente al custode giudiziario. Il tribunale accoglieva parzialmente richiamando un precedente di legittimità (n. 113/2005) ove si differenziava la figura del custode giudiziario da quella degli altri ausiliari del giudice.

Contro questa decisione ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia sostenendo che il termine di decadenza di 100 giorni dal compimento delle operazioni troverebbe applicazione anche al custode nominato dal giudice penale, e quindi anche per l’ipotesi di cui all’articolo 72 del Dpr n. 115 del 2002, rientrando il custode «nell’ambito della figura degli ausiliari del giudice», non potendosi operare “alcun distinguo tra le funzioni svolte in sede penale e quelle espletate nell’ambito di un procedimento civile”.

Con una lunga dissertazione, 25 pagine, la Cassazione ripercorre i due orientamenti e cioè: la tesi contraria all’applicazione della decadenza al custode, cui aderisce la cassazione penale, e l’“altrettanto persuasiva” tesi favorevole all’applicazione del termine di decadenza anche ai compensi spettanti al custode giudiziario sostenuta dalla Ssezioni civili.

La tesi restrittiva insiste su una serie di punti: l’articolo 72 del Dpr 115/2002, dedicato ai custodi giudiziari, non prevede un termine di decadenza; la custodia giudiziale ha natura e durata diverse rispetto agli incarichi di altri ausiliari (es. periti); diverse norme del T.U. Spese di Giustizia distinguono tra indennità di custodia e onorari agli ausiliari del magistrato. Differente sarebbe anche il ruolo svolto, in quanto il custode non contribuisce ad arricchire la conoscenza del giudice, ma è “incaricato di conservare un bene” con la “finalità di far sì che il processo, civile, penale o esecutivo, mantenga un’utilità concreta”.

Per la tesi restrittiva invece il custode è a tutti gli effetti un ausiliario del giudice, quindi soggetto al termine di decadenza ex articolo 71. Sul punto la decisione richiama una serie di sentenze civili (Cass. 2019 e 2023) - in contrasto con quelle penali - che equiparano il custode agli ausiliari. Inoltre, si sottolinea che l’articolo 3 del Dpr n. 115 del 2002, impartisce una disciplina unica per gli ausiliari del giudice, ricomprendendo tra gli stessi, oltre al perito, al consulente tecnico, all’interprete, al traduttore, anche qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione «o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all’ufficio può nominare a norma di legge». Per cui non sarebbe possibile escludere il custode dal novero dei soggetti contemplati.

In definitiva, la tesi favorevole alla estensione del termine di decadenza si basa sulla costante giurisprudenza della Cassazione che parifica il custode agli ausiliari del giudice, “tuttavia – osserva in conclusione l’ordinanza -, dall’esame delle pronunce emergono delle peculiarità che non sembrano deporre in modo univoco per tale perfetta equiparazione”.

Saranno le Sezioni unite a dare la soluzione.

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