Definizione accelerata, le S.U. chiariscono da quando non serve la nuova procura speciale
La Cassazione, sentenza n. 14986/2025, ha chiarito quando si applica l’art. 380 bis c.p.c. nel testo modificato dal “Correttivo Cartabia”
Nei procedimenti di definizione accelerata dei ricorsi il cui termine per richiedere la decisione sia scaduto dopo il 26 novembre 2024, deve applicarsi la nuova formulazione dell’art. 380 bis c.p.c., e, quindi, la mancanza della nuova procura speciale non porta all’estinzione del giudizio. Lo ha chiarito la Cassazione con riguardo all’entrata in vigore del “Correttivo” Cartabia (Dlgs 164/2024) rispetto ai giudizi pendenti. Il punto critico riguardava l’obbligo per il ricorrente, in caso di proposta ex art. 380-bis c.p.c., di corredare l’istanza di decisione con una nuova procura speciale, obbligo poi soppresso dal Correttivo.
Con la sentenza n. 14986 depositata il 4 giugno 2025, le Sezioni Unite civili, hanno infatti affermato che l’art. 380 bis c.p.c. nel testo modificato dal Dlgs n. 164 del 2024 e, di conseguenza, la soppressione del requisito della nuova procura speciale, si applica anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima dell’1° gennaio 2023 ove, a tale data, non sia stata fissata l’adunanza camerale o l’udienza pubblica. Tuttavia, precisa la Corte, in forza del principio tempus regit actum l’applicabilità della modifica va limitata ai soli atti posti in essere dopo l’entrata in vigore delle disposizioni modificative, dovendo intendersi per “actus”, con riferimento all’art. 380 bis c.p.c., l’istanza di decisione la quale, se formulata in relazione ai procedimenti nei quali al 26.11.2024 - data di entrata in vigore del d.lgs. 164/2024 - era già scaduto il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione per richiedere la decisione, doveva essere corredata da una nuova procura speciale.
Nei procedimenti di definizione accelerata, prosegue la decisione, il cui termine per richiedere la decisione sia scaduto successivamente all’entrata in vigore del Correttivo, deve dunque applicarsi la nuova formulazione dell’art. 380 bis c.p.c., ormai in vigore e, quindi, l’eventuale carenza della nuova procura speciale non è di ostacolo per l’esame e la decisione del ricorso in adunanza camerale o in pubblica udienza, risultando superflua una nuova istanza che, dato il mutato quadro normativo, non richiederebbe il deposito di una nuova procura.
Mentre, continua la decisione, nei processi cui si applica la precedente formulazione dell’art. 380 bis c.p.c., la mancanza della nuova procura conduce ad una pronuncia di estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. per un impedimento di carattere processuale (la mancanza di una rituale richiesta di decisione) intervenuto in una fase successiva alla proposta stessa.
Non può infatti ritenersi, concludone le S.U., che la causa sia stata definita in conformità con la proposta di manifesta inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza (ai sensi del terzo comma dell’art. 380 bis c.p.c.), atteso che non può logicamente sussistere conformità tra la soluzione prospettata nella proposta e l’esito del giudizio determinato dall’assenza di un successivo requisito formale che condiziona la possibilità di ottenere la decisione, esito che necessariamente prescinde dalle ragioni della proposta.