Comunitario e Internazionale

Il recepimento in Italia del progetto europeo sulle Comunità Energetiche e sull'autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili: un passo importante verso la transizione energetica

Il Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162, cd. milleproroghe, convertito poi nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, con l'art. 42 bis ha disciplinato nel nostro ordinamento gli istituti dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili (CER)

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di Franco Casarano *


Il Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162, cd. milleproroghe, convertito poi nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, con l'art. 42 bis ha disciplinato nel nostro ordinamento gli istituti dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili (CER).

Si tratta di norma che ha dichiaratamente scopo sperimentale, essendo stata emanata nelle more del completo recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio ed in attuazione degli artt. 21 e 22 della stessa Direttiva, avente ad oggetto la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Lo scopo sperimentale della disposizione è ulteriormente confermato dalla esplicita previsione della volontà di monitorare l'applicazione dei predetti istituti, onde acquisire elementi utili all'attuazione definitiva della citata Direttiva (UE) 2018/2001, nonché della Direttiva (UE) 2019/944 relativa al mercato interno dell'energia elettrica.

Entrambe le Direttive costituiscono elementi fondamentali del progetto europeo che intende procedere alla trasformazione del proprio sistema energetico per conseguire entro il 2030 la riduzione almeno del 30% delle proprie emissioni di gas serra, la crescita almeno del 32% della quota prodotta di energia da fonti rinnovabili e la riduzione almeno del 32,5% del consumo di energia primaria.

L'Unione Europea per il raggiungimento di questi obiettivi ha scommesso sulla partecipazione attiva dei cittadini e degli imprenditori di piccole dimensioni, chiamati a svolgere contestualmente il ruolo di produttori e di consumatori di energia elettrica (di qui il termine ormai invalso di prosumer).

Un sistema energetico, insomma, che, a distanza di quasi sessant'anni da quel 1962 che in Italia fu l'anno della nazionalizzazione (e quindi dell'accentramento) della produzione di energia elettrica, inverte la rotta e mira oggi al suo decentramento.

L'autoconsumo collettivo

Il sopra citato art. 42 bis del Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162, al comma 2 dispone che "… i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'art. 21 paragrafo 4 della direttiva 2018/2001…". Al successivo comma 4 lett. e dispone che: ".. nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio…"

L'art. 21 della direttiva 2018/2001 al paragrafo 4 dispone: "...Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio, compresi condomini, siano autorizzati a esercitare collettivamente le attività di cui al paragrafo 2 e a organizzare tra di loro lo scambio di energia rinnovabile prodotta presso il loro sito o i loro siti, fatti salvi gli oneri di rete e altri oneri, canoni, prelievi e imposte pertinenti applicabili a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile. Gli Stati membri possono distinguere tra autoconsumatori individuali di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Eventuali trattamenti diversi sono proporzionati e debitamente giustificati…"

In sostanza la legge prevede che almeno due soggetti, che si trovino nello stesso edificio o condominio possono associarsi tra loro, per istallare impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 KW, condividendo l'energia prodotta.

Coloro che si associano regoleranno i loro rapporti sulla base di un contratto di diritto privato e non daranno vita necessariamente ad un nuovo soggetto giuridico.

Così delineato, l'autoconsumo collettivo, promosso da soggetti che risiedono nello stesso edificio, evoca necessariamente l'istituto del Condominio, la cui diffusione nel nostro paese impone alcune riflessioni. Infatti se per un verso, l'autoconsumo collettivo dovrebbe ben collocarsi in un contesto di gestione dei beni comuni, per altro verso le norme condominiali potrebbero costituire ostacolo per la sua applicazione.

Ho già osservato che l'autoconsumo collettivo non implica necessariamente la formazione di un nuovo soggetto giuridico (come, invece, si vedrà avviene per le comunità energetiche), ma neppure la esclude, così che lo stesso condominio, della cui soggettività giuridica si discute, potrebbe assumere il ruolo di comune ed autonomo centro di interessi anche ai fini dell'autoconsumo collettivo.

In tale contesto anche la previsione dell'obbligo di individuare un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia condivisa e deputato alla gestione delle partite di pagamento ed incasso, può trovare una agevole soluzione nella figura dell'amministratore del condominio.

Più complessa appare l'armonizzazione tra la norma che impone la regolazione, con un contratto di diritto privato, dei rapporti tra i condomini, partecipanti all'iniziativa di autoconsumo collettivo, e le regole del codice civile in materia di condominio, che sono in gran parte inderogabili.

Anche la previsione contenuta nell'art. 42 bis comma 5 lett. b, trova difficile collocazione nel contesto condominiale: si tratta della previsione secondo cui i partecipanti all'iniziativa di autoconsumo collettivo possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo. Il che non sarebbe possibile ove tale configurazione coincidesse con il condominio stesso.

Per concludere sul punto, l'autoconsumo collettivo potrà trovare un'applicazione piuttosto diffusa sul territorio nazionale, ma ciò potrà avvenire se nell'emanazione della disciplina definitiva di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 si terrà conto di armonizzare la stessa con l'attuale normativa sul condominio.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

La nozione di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) si rinviene nelle definizioni contenute nell'art. 2 punto 16 della Direttiva 2018/2001, che la delinea quale soggetto giuridico, operante secondo il diritto nazionale di ciascun paese membro, fondato sulla partecipazione aperta e volontaria, dotato di autonomia, i cui membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali ed il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

La stessa Direttiva 2018/2001 all'art. 22 prevede che gli Stati membri debbano assicurarsi che le comunità di energia rinnovabile (CER) abbiano il diritto di: a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile; b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla stessa comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile.

Tutto ciò, fornendo un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle CER.

Gli Stati membri debbono inoltre operare affinchè le CER non siano oggetto di un trattamento discriminatorio per quanto concerne le loro attività, i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato, garantendo che la partecipazione alle comunità sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

La normativa unionale sopra riportata è stata ripresa dall'art. 42 bis del Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162, che prevede che le CER siano:

- soggetti giuridici, quindi siano dotate di autonoma soggettività giuridica,

- basati sulla partecipazione aperta e volontaria dei suoi membri, che debbono essere persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali

- il cui scopo principale non sia costituito dalla realizzazione in capo ai suoi membri di proventi finanziari, ma dal conseguimento di benefici ambientali economici o sociali sia a favore dei membri della comunità, sia a favore della popolazione che vive nel territorio, ove la comunità opera.

Dal che derivano le seguenti ulteriori connotazioni:

- la CER è una comunità territoriale, che persegue benefici a favore non solo dei propri membri, ma anche a favore del territorio ove opera

- la CER è partecipata esclusivamente da persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale

- la CER non è un ente lucrativo, atteso che i benefici che persegue sono ambientali, economici o sociali piuttosto che finanziari

- la CER persegue uno scopo mutualistico in favore dei propri membri e contestualmente uno scopo altruistico in favore della popolazione del territorio.

La costituzione della CER in soggetto giuridico disciplinato dalle norme del nostro ordinamento dovrà quindi tenere conto dei vincoli sopra indicati, che consentono di escludere:

- tutti i contratti di società (art. 2247 c.c.), previsti e disciplinati dal Libro quinto - Titolo quinto del Codice civile, tutti connotati dallo scopo di lucro, anche nel caso siano stipulati nella forma di società benefit, atteso che per esse, accanto agli scopi sociali ed ambientali, permane lo scopo di lucro

- i contratti di rete, di consorzio o di società consortili per i quali i contraenti debbono essere necessariamente imprenditori, laddove nella CER, accanto agli imprenditori è prevista la partecipazione di persone fisiche e di enti territoriali.

Appaiono, invece, compatibili con la normativa unionale il contratto di società cooperativa, che non ha scopo di lucro e che può avere come soci sia le persone fisiche, sia gli imprenditori, sia enti territoriali di diritto pubblico, nonché il contratto di associazione, anch'essa priva di scopo di lucro ed aperto a tutte le categorie di membri previsti dalla legge per le CER.

Infine, a norma della Direttiva 2018/2001/UE art. 2 punto 16 lett. a le CER debbono produrre energia da fonti rinnovabili mediante impianti che "appartengono e sono sviluppati dalla stessa CER". Il tema della titolarità degli impianti di produzione è comunque oggetto di discussione in sede interpretativa, anche in forza di differenti formulazioni della norma nelle versioni in lingua francese della Direttiva, ove emerge la nozione di "detenzione" in luogo di "proprietà".

A conclusione di questa breve analisi, va sottolineato che il tema dello sviluppo delle comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo si colloca centralmente nella strategia europea del Green New Deal e dell'Agenda 2030 e sarà necessariamente parte del progetto di transizione energetica che impegna il nostro Paese. Il modello economico proposto è quello dell'economia collaborativa, costruito sulla condivisione di beni e servizi e che, nella costituzione delle comunità energetiche, attiva forme di azione collettiva e realizza gli scambi di energia.

Al centro di questo progetto c'è il concetto di comunità di edificio (autoconsumo collettivo) o di territorio (CER), che in Italia trova la sua massima espressione quantitativa nel cd. pianeta Condominio (un milione di edifici condominiali per circa 10 milioni di famiglie – Ricerca Censis).

Il condominio è il naturale contesto per la realizzazione del progetto europeo sulle comunità energetiche e sull'autoconsumo collettivo, nell'auspicio che un processo partecipativo, mosso dalla comunanza di obiettivi (ottimizzare le risorse disponibili mediante la condivisione) conduca non solo alla riduzione del fabbisogno energetico, ma anche alla crescita della socialità.

a cura di Franco Casarano – Partner di LS Lexjus Sinacta - Avvocato , operante nell'area del diritto delle imprese, delle procedure concorsuali e del diritto immobiliare

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