Prove - Imputato - Silenzio - Manifestazione del diritto di difesa.
Il silenzio è manifestazione di facoltà processuali riconosciute all’imputato e all’indagato, quali espressioni del diritto di difesa costituzionalmente garantito. L’imputato, quindi, è libero di scegliere la strategia processuale ritenuta più opportuna e dunque decidere anche di tacere, in armonia col principio del “nemo tenetur se detegere”. Ne discende che il giudice non può desumere dall’esercizio della facoltà di non rispondere...


