Il silenzio dell’imputato non è di per sé una prova di colpevolezza ma espressione del diritto di difesa
Prove - Imputato - Silenzio - Manifestazione del diritto di difesa.
Il silenzio è manifestazione di facoltà processuali riconosciute all’imputato e all’indagato, quali espressioni del diritto di difesa costituzionalmente garantito. L’imputato, quindi, è libero di scegliere la strategia processuale ritenuta più opportuna e dunque decidere anche di tacere, in armonia col principio del “nemo tenetur se detegere”. Ne discende che il giudice non può desumere dall’esercizio della facoltà di non rispondere...
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Responsabilità professionale dell’avvocato ed inadempimento contrattuale
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