La creazione di un totem pubblicitario da parte di un singolo comproprietario sull’area cortiliva comune è legittima se non altera la destinazione e non impedisce agli altri comunisti di farne pari uso. Non sussiste illegittimità quando il manufatto non ostacoli l’accesso e le manovre degli automezzi, non ostruisca vedute né determini pregiudizi patrimoniali. Lo precisa il Tribunale di Bologna con sentenza n. 2034 pubblicata il 1° agosto 2025.

Il caso - La decisione del tribunale felsineo interviene...

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