Il totem pubblicitario nel cortile non integra abuso del bene comune
Per il Tribunale di Bologna, sentenza n. 2034/2025, il manufatto installato da un singolo proprietario non impedisce agli altri comunisti di farne pari uso
La creazione di un totem pubblicitario da parte di un singolo comproprietario sull’area cortiliva comune è legittima se non altera la destinazione e non impedisce agli altri comunisti di farne pari uso. Non sussiste illegittimità quando il manufatto non ostacoli l’accesso e le manovre degli automezzi, non ostruisca vedute né determini pregiudizi patrimoniali. Lo precisa il Tribunale di Bologna con sentenza n. 2034 pubblicata il 1° agosto 2025.
Il caso - La decisione del tribunale felsineo interviene...