Immobili

Il totem pubblicitario nel cortile non integra abuso del bene comune

Per il Tribunale di Bologna, sentenza n. 2034/2025, il manufatto installato da un singolo proprietario non impedisce agli altri comunisti di farne pari uso

di Fulvio Pironti

La creazione di un totem pubblicitario da parte di un singolo comproprietario sull’area cortiliva comune è legittima se non altera la destinazione e non impedisce agli altri comunisti di farne pari uso. Non sussiste illegittimità quando il manufatto non ostacoli l’accesso e le manovre degli automezzi, non ostruisca vedute né determini pregiudizi patrimoniali. Lo precisa il Tribunale di Bologna con sentenza n. 2034 pubblicata il 1° agosto 2025.

Il caso - La decisione del tribunale felsineo interviene...