Penale

Illegittima l’udienza in periodo feriale con nomina di un difensore d’ufficio

Per i procedimenti di criminalità organizzata la deroga alla sospensione vale solo per le indagini preliminari

di Patrizia Maciocchi

Illegittima l’udienza svolta in periodo feriale e la nomina di un difensore d’ufficio malgrado il carattere camerale che prevede la partecipazione eventuale. In tema di procedimenti per la criminalità organizzata, come nel caso esaminato dalla Cassazione (sentenza 2750), infatti, la deroga alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale - che si riferisce anche ai termini dei procedimenti incidentali - vale solo per le indagini preliminari. Applicando questi principi, la Suprema corte accoglie dunque il ricorso di un imputato per reati di criminalità organizzata, contro l’ordinanza con la quale era stata ripristinata la misura carceraria al posto dei domiciliari, all’esito di un’udienza che si era svolta, in assenza dei difensori di fiducia l’11 agosto 2020. I giudici di legittimità ricordano che lo svolgimento dell’udienza nel periodo feriale, quando mancano le condizioni, fa scattare una nullità di ordine generale a regime intermedio suscettibile di sanatoria (articoli 180 e 182 del Codice di rito penale).

Circostanza che si era verificata nel caso esaminato. La Cassazione sottolinea la doppia illegittimità: l’udienza che non poteva essere svolta e la nomina del difensore d’ufficio, malgrado si trattasse di udienza camerale a partecipazione eventuale. Vizi che ledono il diritto di difesa e che sono stati - sottolinea la Suprema corte - tempestivamente eccepiti dai difensori di fiducia con il ricorso in Cassazione, «non essendo esigibile la loro partecipazione ad una udienza illegittimamente fissata in periodo feriale». Il provvedimento impugnato è dunque annullato con rinvio per un nuovo giudizio del Tribunale della libertà

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