Amministrativo

Illegittimi i divieti comunali per impianti agrivoltaici nelle aree agricole di pregio

Il Tar Veneto ha annullato i provvedimenti del Comune richiamando la prevalenza della normativa statale (art. 20, d.lgs. 199/2021) e l’obbligo di una motivazione concreta

di Francesco Machina Grifeo

Con la sentenza n. 1775 del 13 ottobre 2025 il Tar Veneto ha stabilito che gli enti locali non possono vietare la localizzazione di impianti fotovoltaici in aree idonee per legge (ex art. 20 comma 8 del D.lgs 199/2021) invocando il solo regime differenziale delle “aree agricole di pregio” (stabilito dalla L.R. n. 17/2022), dal momento che né le Regioni né gli enti locali possono derogare alla normativa statale in materia di idoneità delle aree. La sentenza ha anche evidenziato la necessità di una motivazione “rafforzata” delle ragioni che eventualmente ostino alla previsione di tali impianti in aree idonee ex lege.

Il caso era quello di una s.r.l. che intende realizzare nel comune di Fossalta di Portogruaro due impianti alimentati da fonti rinnovabili, in ambiti contigui originariamente classificati come aree agricole, sfruttando la tecnologia agro-voltaica. Due mesi dopo la presentazione allo Sportello unico delle dichiarazioni di avvio della procedura autorizzativa semplificata (c.d. p.a.s.), il Comune ha sospeso i procedimenti abilitativi nelle more della definizione, da parte della Città Metropolitana di Venezia, dei criteri e indirizzi operativi per l’individuazione delle aree agricole di pregio. All’esito della procedura il Comune ha adottato due provvedimenti che hanno definitivamente vietato la realizzazione di entrambi gli interventi in quanto ricadenti in aree individuate come agricole di pregio.

Il Tar rileva che il Comune ha vietato gli impianti solo perché ricadenti in aree agricole di pregio, peraltro individuate dopo la formazione del titolo, senza alcuna valutazione concreta dei progetti, della tecnologia agrivoltaica adottata o della loro effettiva compatibilità con l’area. Si tratta, secondo il tribunale di primo grado, di una impostazione illegittima, fondata su un divieto generale e aprioristico, che contrasta sia con la normativa statale (art. 20, co. 8, lett. c-quater, d.lgs. 199/2021), che considera tali aree idonee ex lege, sia con la normativa regionale, e finisce per ostacolare gli obiettivi europei di decarbonizzazione.

Il Tar richiama anche il principio espresso dal Consiglio di Stato (sent. n. 466/2025): né le Regioni né, a maggior ragione, i Comuni possono introdurre limitazioni non previste dal legislatore statale alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree dichiarate idonee per legge.

Anche la Corte costituzionale (103/2024), prosegue la decisione, ha da tempo chiarito che la legislazione statale funge da normativa di principio vincolante per le Amministrazioni locali, “palesando la centralità delle previsioni contenute nel comma 8° del citato D.Lgs. n. 199/2021 e così del catalogo delle aree idonee tra cui quelle della lett. c-quater”. Più recentemente è stata anche ribadita la centralità degli obiettivi stabiliti dal “Green Deal” europeo, in attuazione della direttiva 2018/2001/UE, che “mediante la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, persegue, infatti, finalità di tutela dell’ambiente e di lotta al cambiamento climatico” (Corte Cost. sent. n. 28/2025).

I divieti del Comune, dunque, violano l’art. 20, commi 1, 6 e 8, del d.lgs. 199/2021, poiché introducono un regime discriminatorio per le aree agricole di pregio, escludendo in modo generalizzato gli impianti fotovoltaici, anche quelli agrivoltaici, che invece la L.R. Veneto 17/2022 riconosce come compatibili con l’uso agricolo in quanto riducono il consumo di suolo e mantengono la coltivazione.

Infine, la decisione afferma che L.R. Veneto 17/2022 non vieta in modo assoluto gli impianti FER nelle aree agricole di pregio, ma introduce solo una presunzione relativa di non idoneità, superabile con valutazioni caso per caso. Mentre il Comune ha imposto i divieti senza motivazione né istruttoria, ignorando la natura agrivoltaica dei progetti, compatibile con l’attività agricola e il minor consumo di suolo. Di conseguenza, i divieti sono dichiarati illegittimi e annullati, con riconoscimento del silenzio-assenso sui titoli abilitativi degli impianti.

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