Conflitto d’interessi per l’avvocato del Coa che difende non abilitati contro cancellazioni
Nel caso concreto il professionista membro del Consiglio aveva prima sostenuto l’iscrizione di avocat rumeni e aveva poi assunto il patrocinio delle loro azioni giudiziali contro le cancellazioni decise dal collegio cui apparteneva
Agisce in conflitto d’interessi l’avvocato che, nella sua qualità di componente del Consiglio dell’ordine degli avvocati (Coa), assuma posizioni autonome e in contrasto con la maggioranza degli altri componenti e dispieghi azioni a sostegno delle ragioni di soggetti che sono in contrapposizione con le decisioni assunte dallo stesso Coa. Così è stata confermata la sanzione disciplinare di un anno di sospensione del ricorrente avvocato dalla sentenza n. 26270/2025 delle sezioni Unite civili della Corte di cassazione per avere sostenuto l’iscrizione all’albo di avvocati rumeni non in possesso di titolo idoneo e per aver sia dato sede presso il proprio studio all’associazione degli aspiranti professionisti stranieri alla loro iscrizione in Italia sia per aver patrocinato le loro azioni giudiziali contro le delibere di cancellazione assunte dal Coa.
La Cassazione boccia il ricorso sotto diversi aspetti. In primis, i giudici di legittimità respingono il rilievo difensivo contro la mancata prova del suo dolo o della sua colpa, affermando che in materia di violazioni deontologiche il professionista è imputabile per la sola coscienza e volontarietà delle azioni disciplinarmente rilevanti.
Inoltre, la Cassazione conferma che l’avvocato ricorrente avesse agito in conflitto di interessi avendo ordito prima la situazione favorevole all’iscrizione di avocat rumeni, sfruttando la sua posizione di membro del Coa, e avendo poi assunto la difesa delle medesime persone contro le successive delibere del Consiglio di cancellazione dall’albo.
Infine, non rileva la Cassazione un vizio nella dosimetria della sanzione di un anno di sospensione, anche perché come spiega la sentenza in esame in materia disciplinare le sezioni Unite devono verificare solo in base al canone della ragionevolezza la decisione assunta dal Consiglio distrettuale di disciplina. E il ricorrente era stato sottoposto a procedimento disciplinare per i seguenti capi di incolpazione previsti dal Codice deontologico forense e sanzionato con un anno di sospensione :- violazione degli articoli 4 (volontarietà dell’azione), 6 (dovere di evitare incompatibilità), 9 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), 19 (doveri di lealtà e correttezza verso le istituzioni forensi) e 24 (conflitto di interessi).
In conclusione, la Cassazione respinge anche l’argomento difensivo secondo cui nel caso concreto l’incolpazione disciplinare derivasse dall’aver patrocinato in giudizio un’azione contraria allo stesso Coa: ciò che non è per orientamento costante considerata in sé violazione sanzionabile. Ma la “colpa”’ infatti riguarda tutto il contesto: l’aver speso il proprio ruolo e la propria opera professionale contro il Consiglio di cui era membro in qualità di Consigliere anziano, tenendo un comportamento sleale e di aperto conflitto con l’organismo professionale di cui era partecipe.