Fisco, se il destinatario è assente la notifica si perfeziona dopo 10 giorni di giacenza
Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26371 depositata oggi
In caso di assenza del destinatario, la notifica via posta di un atto da parte del Fisco si intende perfezionata entro 10 giorni dal deposito dell’avviso di giacenza. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, ordinanza n. 26371 depositata oggi, accogliendo il ricorso incidentale dell’Agente della riscossione contro la decisione della Ctr della Sicilia. Il giudice tributario di secondo grado, riformando la decisione di primo grado, aveva invece ritenuto ammissibile il ricorso dei contribuenti, rilevando la nullità della notifica del preavviso di fermo, e dunque l’ammissibilità del ricorso originario dei contribuenti.
Per la Sezione tributaria però il ragionamento non è corretto. “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario – si legge nella decisione -, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto)”.
Si tratta, spiega la Corte, di un procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, in cui trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica. Sul punto, prosegue, la Corte costituzionale (n. 175 del 2018) ha infatti ritenuto legittimo l’art. 26, co. 1, Dpr 602 del 1973, in quanto “il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile” (Cass. n. 6702/2025).