Civile

Donazioni: lesione della legittima, stop alla restituzione da parte dei terzi acquirenti

La norma, contenuta nel Ddl Semplificazioni, mira a facilitare la circolazione degli immobili provenienti da donazione e acquistati da terzi

di Francesco Machina Grifeo

L’Aula della Camera, nella giornata di ieri, ha definitivamente approvato il Ddl che detta Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Il provvedimento, collegato alla manovra e per il quale l’Assemblea di Montecitorio aveva deliberato la procedura d’urgenza, ha incassato 124 voti favorevoli e 73 contrari (sei gli astenuti).

Il disegno di legge è un omnibus ed è “cresciuto” fino a 74 articoli durante l’esame di Palazzo Madama rispetto ai 33 previsti dal testo proposto originariamente dal Governo. In particolare, l’articolo 44 (Agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni) modifica il regime di restituzioni relativo ai beni oggetti di donazioni, sostituendo l’attuale sistema che prevede la possibilità di esperire un’azione di riduzione del bene immobile donato (che a determinate condizioni può concludersi con la restituzione del bene stesso alla massa ereditaria), con un nuovo sistema basato sull’indennizzo economico dell’erede o del legatario leso.

La norma mira a facilitare la circolazione degli immobili provenienti da donazione e acquistati da terzi. Ad oggi, in Italia vengano stipulate oltre 200.000 donazioni all’anno di beni immobili (213.000 nel 2022 e 221.000 nel 2021). Il nuovo sistema dovrebbe consentire – si legge nella Relazione - di “sbloccare il mercato dei beni provenienti da donazione, oggi in larga parte bloccato per i timori degli acquirenti di essere destinatari di azioni da parte degli eredi legittimi”. Con la riforma, tra l’altro, i beni potrebbero essere facilmente oggetto di ipoteca, così semplificando l’accesso al credito, particolarmente gravoso per giovani o per gli imprenditori in crisi.

In questa direzione si muove l’intervento sull’art. 563 c.c. in materia di riduzione della donazione in caso di alienazione a terzi dell’immobile donato. Secondo la normativa attuale il legittimario ha diritto, entro 20 anni dalla trascrizione della donazione, di richiedere la restituzione dell’immobile che il donatario abbia alienato a terzi (previa escussione dei beni del donatario).

Con la modifica introdotta, invece, non può più essere richiesta la restituzione del bene immobile ai terzi acquirenti che abbiano trascritto l’atto di acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione. In una simile ipotesi, i legittimari avranno soltanto il diritto ad ottenere dal donatario una compensazione in denaro nel limite necessario per integrare la quota ad essi riservata o, nel caso in cui questi sia insolvente e abbia ceduto il bene a titolo gratuito, il diritto ad ottenere una compensazione in denaro dall’avente causa nei limiti del vantaggio che egli ha conseguito. Ugualmente per l’acquisto di beni mobili soggetti a trascrizione.

Per il Notariato la riforma che recepisce una proposta portava avanti “da oltre 10 anni”, ha una “portata storica, perché rappresenta una grande semplificazione: chi acquista oggi un immobile che il venditore ha ricevuto per donazione avrà la certezza di non doverlo restituire”.

La nuova norma, infatti, spiegano i notai, elimina la possibilità, per gli eredi esclusi dalla donazione e lesi dalla medesima nella loro quota di legittima, di agire - come succedeva in passato - anche e direttamente contro i terzi acquirenti, chiedendo la restituzione del bene. Non scompare però - spiegano i notai - la tutela dei legittimari (coniuge, figli e, nei casi previsti, ascendenti) esclusi dalla donazione. Essi vantano comunque un diritto di credito nei confronti direttamente del donatario, pari alla parte lesiva della loro legittima.

Il nuovo articolo - Art. 563 - (Effetti della riduzione della donazione)
La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero uno del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero uno del primo comma dell’articolo 2690”.

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