Il 21 ottobre 2025 il TAR Lombardia (Milano) ha depositato la sentenza n. 3348/2025, che affronta per la prima volta in ambito amministrativo l'uso non verificato dell'intelligenza artificiale generativa nella redazione di atti giudiziari.
LA MASSIMA
Internet e informatica - Informatica giuridica - Intelligenza artificiale - Responsabilità del professionista - Comportamento delle parti - Giudizio amministrativo.
La condotta del difensore che riporti nei propri atti giudiziari richiami a precedenti giurisprudenziali non coerenti (generati tramite sistemi di intelligenza artificiale) costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio in maniera leale, contravvenendo così a quanto disposto dall'art. 88 c.p.c. e dall'art. 39 c.p.a. Questo comportamento dell'avvocato fa sì che si introducano nel giudizio elementi potenzialmente idonei a influenzare sia il contraddittorio processuale sia la fase decisoria, rendendo inutilmente gravosa, da parte del giudice e delle controparti, l'attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa apparentemente affermati.
La sentenza n. 3348/2025 del Tar Lombardia - Milano ha analizzato l'ulteriore caso in cui un avvocato, nell'ambito della redazione di atti giudiziari, si era affidato acriticamente ai risultati offerti da strumenti di intelligenza artificiale generativa, incappando - così - in clamorosi errori.
Gli errori nella storia
Sia chiaro: l'errore accompagna la storia dell'uomo come la sua ombra. E, in generale, la storia dell'umanità è costellata di errori. Prometeo rubò il fuoco agli dei, nell'errata convinzione di essere in grado...


