Internet, nulle le decisioni Ue sui contributi alla vigilanza per Facebook, Instagram e TikTok
Il Tribunale afferma l’illegittimità dell’esposizione del metodo di calcolo basato sulla media mensile degli utenti delle grandi piattaforme in quanto contenuta nei singoli atti di esecuzione e non in un generale atto delegato
La metodologia di calcolo del numero mensile medio di utenti dei servizi delle grandi piattaforme o motori di ricerca su Internet è alla base della fissazione del contributo dovuto a copertura dei costi dell’attività di vigilanza della Commissione sui servizi medesimi e andava stabilita dall’Esecutivo di Bruxelles attraverso un atto normativo delegato relativo al regolamento europeo sui servizi digitali e non attraverso individuali atti di esecuzione come quelli indirizzati alle società proprietarie di Facebook, Instagram e Tik Tok. Quindi con le decisioni adottate dal Tribunale Ue adito da Meta Platforms e Tiktok Thecnology sono stati annullati i singoli atti di esecuzione in base ai quali la Commissione europea aveva fissato il contributo annuale a carico delle società per i tre servizi digitali più noti nella rete. Infatti, per quanto negli atti di esecuzione veniva illustrato il metodo di calcolo utilizzato globalmente il tribunale rileva l’errore normativo della Commissione per non averlo esposto e adottato con il dovuto atto delegato in attuazione delle prescrizioni del Regolamento Ue sui servizi digitali.
Per il momento il Tribunale ha deciso la sospensione degli effetti della propria decisione di annullamento contro gli atti di esecuzione in cui erroneamente veniva illustrato dalla Commissione il metodo di calcolo comune del numero mensile medio dei destinatari del servizio cosiddetto “NMDA”.
La motivazione
Il Tribunale afferma che, sebbene la Commissione avesse certamente il diritto di adottare una metodologia comune per il calcolo dell’NMDA, essa non poteva tuttavia esimersi dall’adottarlo con atti delegati, come previsto dall’articolo 87, paragrafi 4 e 6, del regolamento sui servizi digitali cosiddetto “DSA”. È perciò illegittima l’allegazione del NMDA nel singolo atto di esecuzione con cui viene imposto il contributo per le attività di vigilanza Ue in tale ambito.
Infatti, l’NMDA è al tempo stesso un elemento essenziale del metodo di determinazione del contributo dell’attività di sorveglianza, un concetto che deve essere interpretato in modo uniforme e coerente nell’intero regolamento DSA.